CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 19340 depositata il 29 settembre 2016
FALLIMENTO – SOCIETÀ – AZIONE DEL CURATORE EX ART. 146 L.FALL. – CONTENUTO E CARATTERISTICHE – COMPETENZA DEL TRIBUNALE DELLE IMPRESE – CONFIGURABILITÀ – COMPETENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE – ESCLUSIONE – RAGIONI
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
la Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.p.a. ha proposto davanti al Tribunale di Vibo Valentia azione di responsabilita’ L. Fall., ex art. 146, comma 2, contro gli amministratori della societa’ per aver, con una serie di condotte, aggravato considerevolmente l’esposizione debitoria e causato il fallimento;
I convenuti amministratori costituendosi hanno eccepito l’incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale delle imprese;
Il Tribunale di Vibo Valentia con ordinanza del 18 settembre 2015 ha declinato la propria competenza rilevando che l’azione proposta non rientra nel novero di quelle attratte alla competenza funzionale del Tribunale fallimentare trattandosi della stessa identica azione di quella che avrebbe potuto essere promossa o dalla societa’ o dai creditori sociali restando soggette alla competenza del Tribunale delle imprese, D.Lgs. n. 168 del 2003, ex art. 3, comma 2;
Propone ricorso per regolamento di competenza il Fallimento affidandosi a tre motivi di impugnazione illustrati da memoria difensiva;
Si costituisce il solo Z.M. che replica al ricorso con memoria ex art. 47 c.p.c., comma 5;
Non svolgono difese gli altri ex amministratori della societa’ C.G., M.S. e Mi.St.;
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, in persona del Sostituto Procuratore Generale, cons. Luisa De Renzis, ha concluso con requisitoria in data 4-11 aprile 2016 per la conferma della competenza del Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata in materia di imprese;
La curatela fallimentare ha depositato memoria difensiva;
Ritenuto che:
Il ricorso deve essere respinto per le seguenti ragioni;
La giurisprudenza di legittimita’ ha chiarito il rapporto di continuita’ e identita’ fra l’azione di responsabilita’ L. Fall., ex art. 146, e quelle esperibili ex artt. 2393 e 2394 c.c.. In particolare Cass. civ. sezione 1^, n. 10378 del 21 giugno 2012 (cfr. anche Cass. civ. sez. 1^, n. 15955 del 20 settembre 2012) ha affermato che le azioni di responsabilita’ nei confronti degli amministratori di una societa’ di capitali, previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell’ente confluiscono nell’unica azione di responsabilita’, esercitabile da parte del curatore ai sensi della L. Fall., art. 146, la quale, assumendo contenuto inscindibile e connotazione autonoma rispetto alle prime – attesa la “ratio” ad essa sottostante, identificabile nella destinazione, impressa all’azione, di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale, unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali – implica una modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne immuta i presupposti.
Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha attribuito l’azione sociale di responsabilita’ alla competenza funzionale delle sezioni specializzate previste dal D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 1, tale competenza si estende, ai sensi del D.Lgs. n. 168 cit., art. 3, u.c., anche alle cause connesse, precedentemente introdotte (cfr. Cass. civ. sez. 6^-1 ord. n. 23117 del 30 ottobre 2014) e ricorre per tutte le azioni di responsabilita’ da chiunque promosse.
Tutti questi elementi (identita’ contenutistica delle azioni di responsabilita’ e dell’azione L. Fall., ex art. 146, riconoscimento di vis actractiva a favore della competenza per materia del tribunale delle imprese relativamente alle controversie introdotte precedentemente alla novella legislativa del 2012, indifferenza del soggetto proponente l’azione di responsabilita’ ai fini del radicamento della competenza per materia) unitamente alla natura della vis actractiva fallimentare, che presuppone un rapporto non occasionale della domanda proposta rispetto alla procedura fallimentare e la sua rilevanza ai fini dell’accertamento del passivo, inducono a ritenere infondata la tesi sostenuta dalla curatela ricorrente secondo cui la proposizione, da parte del curatore, dell’azione prevista dalla L. Fall., art. 146, comporterebbe la competenza del tribunale fallimentare nonostante la pacifica competenza della sezione specializzata del tribunale delle imprese in tema di azioni di responsabilita’ nei confronti degli amministratori da chiunque proposte (cfr. fra le molte sentenze di legittimita’ in tema di vis actractiva fallimentare Cass. lav. n. 16256 del 19 agosto 2004 secondo cui “le azioni che dipendono dai rapporti che si trovano gia’ nel patrimonio della impresa sottoposta a procedura concorsuale al momento dell’apertura della procedura stessa, e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalita’, non riguardano la formazione dello stato passivo dell’impresa e non sono quindi attratte nella particolare sfera di competenza del tribunale fallimentare L. Fall., ex art. 24, restando soggette alle regole processuali applicabili ove fossero state promosse dalla societa’ “in bonis”, con la sostituzione degli organi della procedura a quelli della societa’ che ne avevano la rappresentanza processuale”).
Va pertanto respinto il ricorso e dichiarata la competenza del Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata in materia di imprese, cui la causa va rinviata anche in relazione alla decisione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata in materia di imprese cui rinvia la causa anche per la decisione sulle spese del presente giudizio.
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