CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 19508 depositata il 30 settembre 2016
PROCESSO TRIBUTARIO – GIUDIZIO DI GRAVAME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, con la quale è stato rigettato l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari che aveva annullato l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno 1996, l’Agenzia delle Entrate aveva accertato nei confronti di C.T. maggiore imposta ai fini IRPEF, ILOR e S.S.N., oltre sanzioni ed interessi, per un importo totale di € 17.324,02. L’accertamento traeva origine da processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza la quale, nel corso di una verifica generale e di indagini di polizia giudiziaria nei confronti della ditta individuale C., esercente attività di lavori generali di costruzione, aveva rilevato omessa fatturazione nonché errata contabilizzazione e dichiarazione di ricavi.
L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 1, D.P.R. 600/1973. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto, sulla base dell’atto del dirigente capo dell’ufficio del 9.1.2001 con il quale si delegavano il rag. A.M. e il dott. I.F. a sottoscrivere gli avvisi di accertamento per le imposte dirette non superiori a lire 300.000.000, che l’art. 42, comma 1, D.P.R. 600/1973 imponesse la sottoscrizione dell’avviso di accertamento impugnato da parte di entrambi i soggetti delegati.
Il motivo è fondato.
L’assunto del giudice di appello non trova alcun riscontro nel disposto dell’art. 42, comma 1, D.P.R. 600/1973, secondo cui gli accertamenti sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. La piana interpretazione della norma conduce, infatti, a ritenere che nel caso in cui vi sia una pluralità di soggetti delegati è necessario e sufficiente che il sottoscrittore dell’avviso sia ricompreso tra i delegati, non ricorrendo alcun elemento, di ordine logico o letterale, che deponga nel senso della necessità della sottoscrizione congiunta.
2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. in combinato con l’art. 14, comma 4 e 4 bis, L. 24 dicembre 1993 n. 537 e l’art. 6 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. Sostiene la ricorrente che erroneamente il giudice di appello aveva ritenuto che il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, al quale si era riportato l’Ufficio nell’avviso di accertamento impugnato, non potesse costituire elemento di prova del maggior reddito accertato poiché le presunzioni dallo stesso ricavabili non erano gravi, precise e concordanti, tenuto altresì conto che spettava all’Ufficio l’onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa tributaria.
Il motivo è fondato.
A fronte dei circostanziati elementi evidenziati nel processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza e recepito dall’Ufficio, inerenti gli artifici contabili volti all’occultamento dell’impiego di capitali di provenienza illecita nonché i versamenti effettuati in contanti nella cassa aziendale per l’importo complessivo di lire 195.000.000, il giudice di appello si è limitato ad asserire l’insussistenza della prova dei fatti posti a fondamento del l’accerta mento, senza tuttavia compiere una analitica valutazione delle risultanze processuali onde verificare, in concreto, se le stesse fossero idonee a dimostrare il rapporto tra maggior reddito accertato ed attività illecite.
3. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 11724 depositata il 12 aprile 2022 - Il divieto di nuove eccezioni in appello si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso stretto o proprio, rappresentate da quelle ragioni delle parti sulle quali il giudice non può…
- Corte di Cassazione sentenza n. 22679 depositata il 20 luglio 2022 - In tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 23133 depositata il 25 luglio 2022 - Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 26706 depositata il 12 settembre 2022 - In tema di prova per presunzioni, il giudice, deve rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 36211 depositata il 12 dicembre 2022 - In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 23150 depositata il 25 luglio 2022 - In tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Dimissioni del lavoratore efficace solo se effettu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27331 depositata il 26 settembre…
- La restituzione ai soci dei versamenti in conto au
La Corte di cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 39139 depositata il 2…
- I versamento eseguiti in conto futuro aumento di c
I versamento eseguiti in conto futuro aumento di capitale ma non «accompagnati d…
- La scelta del CCNL da applicare rientra nella scel
Il Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, con la senten…
- Il creditore con sentenza non definitiva ha diritt
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27163 depositata il 22 settembre…