CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 19535 depositata il 30 settembre 2016 – La regola generale secondo cui l’effetto delle variazioni anagrafiche è immediato ed il nuovo termine dilatorio di trenta giorni, introdotto dall’art. 37, comma 27, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, non opera retroattivamente