CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 19535 depositata il 30 settembre 2016
TRIBUTI – AVVISI DI ACCERTAMENTO – NOTIFICA – RESIDENZA DEL CONTRIBUENTE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. G.N. impugnava la cartella di pagamento relativa all’Ici per gli anni 1999, 2000 e 2001 sostenendone l’illegittimità in quanto essa non era stata preceduta dagli avvisi di accertamento. Sosteneva il ricorrente che la notifica degli avvisi di accertamento era avvenuta all’indirizzo di via M. L. King in Metaponto quando egli non era più residente colà per essersi trasferito in Foggia.
La Commissione Tributaria Provinciale di Matera accoglieva il ricorso e la sentenza era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata sul rilievo che la notifica effettuata in luogo diverso da quello della residenza non era valida e che l’attestazione, apposta dall’Agente postale, di rifiuto di accettazione del plico indirizzato all’indirizzo di via M. L. King in Metaponto era generica né provava che il contribuente avesse mantenuto la residenza in tale luogo.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Bernalda affidato ad un motivo.
Resiste con controricorso il contribuente.
3. Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 149 cod. proc. civ. e dell’art. 60 d.p.r. 600/73. Sostiene che gli avvisi di accertamento erano stati notificati a norma dell’art. 60 d.p.r. 600/73 presso il domicilio fiscale del contribuente e che il messo notificatore, il quale aveva curato la consegna del plico, aveva attestato l’assenza del destinatario in data 29.1.2004 nonché l’emissione del modello 26. Sulla busta era stata apposta la dicitura “rifiutato al mittente. 15/01/2005. Firmato” in conseguenza del fatto che il contribuente si era recato presso l’ufficio postale per ritirare il plico ma, preso atto che si trattava di un atto impositivo, lo aveva rifiutato. In ogni caso la notifica doveva ritenersi perfezionata con l’invio della raccomandata ed il rilascio dell’avviso.
4. Preliminarmente rileva la corte che l’eccezione del controricorrente, il quale sostiene l’inammissibilità del motivo in quanto formulato con riferimento alla norma di cui all’art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ. senza che sia stato svolta doglianza alcuna con riguardo alla giurisdizione, è infondata. Invero il riferimento all’art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ. appare frutto di un mero refuso, posto che dal contenuto complessivo del motivo, riferito alla violazione di legge, è dato evincere che il ricorrente intendeva riferirsi all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ..
5. Ciò posto, il motivo di ricorso è infondato. Invero mette conto premettere che è principio affermato dalla Corte di legittimità quello secondo cui, ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all’apprezzamento del giudice di merito. In particolare, la prevalenza, sulle risultanze anagrafiche, della dichiarazione e del comportamento del consegnatario della copia dell’atto comporta a carico del destinatario l’onere della prova – non desumibile dalla certificazione anagrafica della sua residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna – dell’inesistenza della sua dimora di fatto nel luogo in cui la notificazione ha avuto luogo (Cass, Sez. 5, Sentenza n. 15938 del 13/06/2008; Cass., Sez. 3, 25 luglio 2003, n. 11562). Ora, sostiene il ricorrente, nella sostanza, di aver notificato a mezzo posta gli avvisi di accertamento presso il luogo (Via M.L. King in Metaponto) ove il contribuente aveva la dimora di fatto, benché egli avesse trasferito la sua residenza in Foggia, e che la circostanza che costui avesse la residenza di fatto in Metaponto si evinceva dal fatto che il messo notificatore, il quale aveva curato la consegna del plico, aveva attestato l’assenza del destinatario in data 29.1.2004 ed, inoltre, dal fatto che sulla busta era stata apposta la dicitura “rifiutato al mittente. 15/01/2005. Firmato”.
Sennonché la CTR ha rilevato, compiendo un accertamento in fatto incensurabile nel giudizio di legittimità se non sotto il profilo del vizio motivazionale, che dalle annotazioni effettuate dall’agente postale sulla busta non emergeva la circostanza che il contribuente, il quale aveva trasferito la sua residenza anagrafica in Foggia, avesse mantenuto la dimora di fatto all’indirizzo indicato nel plico, data la genericità delle annotazioni stesse.
Sostiene, poi, il ricorrente che la notifica era rituale in quanto effettuata presso il domicilio fiscale che risultava all’Ufficio, a norma dell’art. 60 d.p.r. 600/73. L’assunto è infondato in quanto questo collegio intende dare continuità al condivisibile principio affermato dalla Corte di legittimità con sentenza n. 27078 del 19/12/2014 secondo cui, a seguito della declaratoria di incostituzionalità, ad opera della sentenza n. 360 del 19.12.2003, dell’art. 60, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nel testo applicabile ratione temporis), trova applicazione la regola generale secondo cui l’effetto delle variazioni anagrafiche è immediato ed il nuovo termine dilatorio di trenta giorni, introdotto dall’art. 37, comma 27, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, non opera retroattivamente (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27078 del 19/12/2014).
Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali di questo giudizio e dei giudizi di merito, in considerazione della particolarità della questione trattata in ordine alla quale sussistono contrastanti orientamenti giurisprudenziali, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali condanna il ricorrente a rifondere al contribuente le spese processuali che liquida in euro 2000, oltre agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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