CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 19543 depositata il 30 settembre 2016 – La deducibilità dell’IVA pagata dal contribuente per l’acquisizione di beni o servizi inerenti all’esercizio dell’impresa è subordinata, in caso di contestazione da parte dell’Ufficio, alla relativa prova, che dev’essere fornita dallo stesso contribuente mediante la produzione delle fatture e del registro in cui vanno annotate