CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 19561 depositata il 30 settembre 2016 – In tema di trasferimento presso l’INPDAI di contribuzione versata presso il Fondo elettrici, previsto dalla L. 15 marzo 1973, n. 44, art. 5, il D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, comma 2 nello stabilire che l’ammontare della pensione, ivi compresa la quota parte conseguente all’esercizio della facoltà L. n. 44 del 1973, ex art. 5, non può essere superiore a quello della pensione massima erogabile dall’ INPDAI ai sensi del comma precedente