CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 1962 depositata il 25 gennaio 2017 – In materia di rimborsi, qualora sia stata riconosciuta al contribuente la fondatezza della restituzione di crediti IRPEG, opera il principio secondo il quale, nel caso di ritardato adempimento di un’obbligazione pecuniaria, può liquidarsi il danno da svalutazione monetaria