CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 19695 depositata il 3 ottobre 2016 – In tema di licenziamento, l’art. 4 della l. 108/1990, nel riconoscere alle cosiddette organizzazioni di tendenza l’inapplicabilità dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori, fa salva l’ipotesi regolata dall’art. 3 sull’estensione della tutela reale ai licenziamenti nulli in quanto discriminatori; ne consegue che, ove il licenziamento sia stato determinato da motivo di ritorsione o rappresaglia, va ordinata, anche nei confronti di dette associazioni, la reintegra del lavoratore, restando privo di rilievo il livello occupazionale dell’ente e la categoria di appartenenza del dipendente