CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 19795 depositata il 4 ottobre 2016
FALLIMENTO – EFFETTI SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI – AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE – ATTI A TITOLO ONEROSO – ESISTENZA DI PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI – PROVA DELLA “SCIENTIA DECOTIONIS” – INSUFFICIENZA – FONDAMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Fallimento (OMISSIS) s.r.l., con atto di citazione notificato il 2 e il 3 ottobre 2002, evocava in giudizio, avanti al Tribunale di Bergamo, (OMISSIS) s.p.a. e Intesa BCI s.p.a.: deduceva che il 12 luglio 2001 aveva venduto l’unico immobile di sua proprieta’ a (OMISSIS), societa’ appartenente al medesimo gruppo, per il prezzo di Lire 4.380.000.000 e che in data 24 luglio 2001 la societa’ acquirente aveva stipulato con Intesa un contratto di mutuo fondiario per l’importo di Lire 3.500.000.000, operando una iscrizione ipotecaria di terzo grado sull’immobile in questione a favore della banca. Parte attrice rilevava che entrambi i contratti erano finalizzati a frodare le ragioni dei creditori della societa’ in bonis, la quale versava in stato di insolvenza. Assumeva la malafede della banca che, essendo creditrice di (OMISSIS), vedeva di fatto trasformato in ipotecario il proprio credito in chirografo grazie alla garanzia accesa sull’immobile della fallita. Rilevava in proposito che, con riferimento alla prima operazione, non era stato versato il prezzo pattuito, se non con l’accollo parziale di un debito verso una banca, e pertanto richiedeva la declaratoria di nullita’ del contratto di compravendita per assenza di causa, con conseguente nullita’ del contratto di mutuo e, in via subordinata, la declaratoria di annullabilita’ del contratto di vendita per conflitto di interessi, con conseguente annullamento anche del mutuo, nonche’, in via ulteriormente subordinata, la declaratoria di inefficacia, L. Fall., ex art. 64, ex art. 67, comma 1, o L. Fall., ex art. 67, comma 2, del negozio in questione con accertamento della conseguente inefficacia, a norma dell’art. 2901 c.c., del contratto di mutuo; in via ulteriormente subordinata chiedeva la risoluzione dei contratti per inadempimento. Nel contempo il Fallimento domandava la condanna dei convenuti alla restituzione del bene immobile e al risarcimento dei danni sofferti.
Si costituivano, resistendo alle domande attrici, sia (OMISSIS) che Intesa; il processo veniva successivamente interrotto per il fallimento di (OMISSIS) e riassunto, quindi, nei confronti del curatore fallimentare della stessa.
Esperita consulenza tecnica d’ufficio, Tribunale, disattendendo le altre domande, accoglieva quella di revocatoria fallimentare relativa al contratto di compravendita del 12 luglio 2001 ritenendo sussistessero i presupposti oggettivi e soggettivi di cui alla L. Fall., art. 67, comma 2; respingeva invece la domanda relativa alla revocatoria del contratto di mutuo, reputando insussistente la malafede della banca; infine dichiarava inammissibili le domande, restitutoria e risarcitoria, proposte da parte attrice nei confronti del Fallimento (OMISSIS).
Proponeva appello il Fallimento (OMISSIS) facendo valere due motivi, uno in via principale e l’altro in via subordinata. Chiedeva si dichiarasse inefficace l’atto di concessione di ipoteca da parte di (OMISSIS) sull’immobile da questa acquistato, previo accertamento, se del caso, in via incidentale, della nullita’ – per frode alla legge o per mancanza o illiceita’ della causa – della simulazione assoluta o relativa, o comunque dell’inefficacia ex art. 2901 c.c., del contratto di mutuo fondiario; in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento della domanda principale, instava per l’accoglimento delle altre domande proposte in primo grado aventi ad oggetto la nullita’, l’annullamento o l’inefficacia conseguente al vittorioso esperimento dell’azione revocatoria, sia del contratto di compravendita che di quello avente ad oggetto la costituzione dell’ipoteca.
Si costituiva il Fallimento (OMISSIS) che proponeva appello incidentale contro la sentenza di primo grado, censurando, tra l’altro, la declaratoria di inefficacia della compravendita immobiliare.
Si costituiva infine anche Italfondiario s.p.a., quale procuratrice di Castello Finance, che nel frattempo si era resa cessionaria dei crediti di Banca Intesa s.p.a., poi Intesa San Paolo s.p.a..
La Corte di appello di Brescia, con sentenza depositata il 23 giugno 2011, rigettava l’appello principale del Fallimento (OMISSIS) e dichiarava inammissibile quello proposto in via subordinata dallo stesso; rigettava poi l’impugnazione incidentalespiegata dal Fallimento (OMISSIS), salvo che su di un capo che non viene in questione in questa sede.
Contro detta sentenza ricorre per cassazione, con tre motivi, il Fallimento (OMISSIS). Resiste con controricorso Italfondiario, mentre il Falimento (OMISSIS), benche’ intimato, non ha svolto attivita’ processuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. denuncia un vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, nonche’ un vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2901 c.c., artt. 2697, 2727 e 2729, L. Fall., art. 67, e art. 116 c.p.c., con riferimento alla ritenuta mancata prova della malafede della banca ai fini della revoca dell’ipoteca. Il ricorrente si duole del rigetto del proprio appello principale, con particolare riguardo all’azione revocatoria diretta all’ipoteca iscritta sull’immobile compravenduto dalla fallita. Osserva che contraddittoriamente la Corte di merito aveva ritenuto che vi fossero numerosi e vistosi indici dell’insolvenza di (OMISSIS), tanto da ritenere provata la malafede dell’acquirente, per poi affermare che il Fallimento non aveva dato alcuna prova della scientia decoctionis del terzo in cui favore era intervenuta l’iscrizione ipotecaria. Evidenzia, in particolare, che il contratto di compravendita tra (OMISSIS) e (OMISSIS) si era perfezionato quando molteplici indici di insolvenza della prima erano palesi: essendo pendenti numerose procedure esecutive mobiliari; risultando iscritta sull’immobile un’ipoteca giudiziale e trascritto, inoltre, un atto di pignoramento; sussistendo evasioni contributive della societa’ fallita per rilevanti importi; avendo quest’ultima, nel 1999, proposto ai creditori un concordato stragiudiziale che non era andato a buon fine; appartenendo la societa’ acquirente allo stesso gruppo cui faceva capo quella venditrice. Inoltre dalla sentenza dichiarativa di fallimento emergeva che lo stato di decozione della societa’ fallita era certo fin dal dicembre del 1999. La vistosita’ degli indici menzionati avrebbe dovuto portare i giudici di merito a concludere nel senso che la situazione in cui versava (OMISSIS) era nota non solo a (OMISSIS) Impianti, ma anche a Banca Intesa, che non poteva, dunque, non essere consapevole della revocabilita’ della compravendita e doveva ritenersi quindi in malafede al momento dell’iscrizione ipotecaria. Rileva la ricorrente che l’atto di compravendita tra (OMISSIS) e (OMISSIS) Impianti era stato certamente analizzato dalla banca ai fini dell’erogazione del mutuo e della connessa iscrizione ipotecaria e che, pertanto, la stessa doveva essere consapevole delle anomalie che detto contratto presentava. Allo stesso modo, Banca Intesa aveva certamente verificato le condizioni della venditrice, sua cliente e debitrice per uno scoperto di conto corrente per Lire 700.000.000. Aggiunge l’istante che l’istituto di credito aveva senza dubbio uno specifico, personale interesse a che si perfezionasse la prima compravendita dal momento che esso aveva ottenuto, attraverso l’accollo dei debiti della fallita, da parte di (OMISSIS), il saldo quasi integrale del credito di 700.000.000 vantato nei confronti della stessa (OMISSIS).
Il motivo non appare fondato.
La corte distrettuale ha ritenuto che il Fallimento (OMISSIS) non avesse fornito alcuna prova in ordine alla pretesa malafede della banca, precisando che l’unico elemento documentale dotato di un minimo di rilevanza era costituito dal fatto che la CARIPLO, poi confluita in Banca Intesa, vantava un credito chirografario verso (OMISSIS), per saldo di conto corrente, per l’importo di Euro 238.265,00, il quale risultava saldato l’11 settembre 2001 per l’importo di Euro 216.000,00. Ha poi negato che con l’operazione di mutuo la banca avesse ottenuto il risultato di trasformare un credito da chirografario in ipotecario, posto che l’immobile all’epoca non era piu’ di (OMISSIS) e che l’ipoteca era stata iscritta a fronte dell’erogazione di un mutuo dell’importo di Lire 3.500.000.000. La Corte ha inoltre escluso che la malafede della banca potesse desumersi per semplici presunzioni dei dedotti motivi di nullita’ e annullabilita’ del contratto originario di compravendita – motivi che ha creduto insussistenti in base a precise argomentazioni – e ha infine asserito che non vi era comunque la minima prova che le possibili ragioni di invalidita’ del primo contratto fossero conosciute dalla banca all’atto della conclusione del secondo, non essendo, d’altro canto, nemmeno dimostrato che i due atti andassero visti e interpretati in un contesto unitario di frode in danno dei creditori della fallita.
Occorre premettere, con riferimento alle censure sollevate dal ricorrente, che le norme di cui all’art. 2697 c.c. e ss., regolano le materie dell’onere della prova, dell’astratta idoneita’ di ciascuno dei mezzi in esse presi in considerazione all’assolvimento di tale onere in relazione a specifiche esigenze (oltre che della forma che ciascuno di essi deve assumere: profilo che qui, pero’, non viene in questione), mentre la materia della valutazione dei risultati ottenuti mediante l’esperimento dei mezzi di prova e’ viceversa disciplinata dagli artt. 115 e 116 c.p.c., la cui erroneita’ ridonda quale vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 12 febbraio 2004, n. 2707): vizio che l’istante ha comunque, pure, lamentato. La denunciata violazione dell’art. 2901 c.c., e della L. Fall., art. 67, di contro, non appare conferente, dal momento che tali disposizioni regolano le fattispecie dell’azione revocatoria, ordinaria e fallimentare. Infatti, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;viceversa,l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’ esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – e’ segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, e’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. S.U. 5 maggio 2006, n. 10313; in senso conforme, ad es.: Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315). Ora, nel caso in esame le questioni sollevate riguardano il tema dell’inesatto accertamento della fattispecie concreta, per come veicolato dalle risultanze processuali.
Cio’ posto, va anzitutto osservato che la L. Fall., art. 67, non facendo alcun riferimento alla sorte dei diritti di coloro che abbiano acquistato dal primo acquirente del debitore fallito, e’ inapplicabile agli atti di acquisto di tali subacquirenti, applicandosi in tale ipotesi il regime giuridico dell’azione revocatoria ordinaria con salvezza dei diritti acquistati a titolo oneroso da terzi di buona fede. In tal caso il curatore fallimentare che abbia convenuto in giudizio il creditore ipotecario dell’acquirente del bene alienato dal fallito e’ tenuto a dimostrare la malafede del predetto creditore, in qualita’ di terzo subacquirente, secondo le regole dell’onere della prova dell’azione revocatoria ordinaria (Cass. 6 agosto 2010, n. 18370): compete dunque al curatore dare la prova della suddetta malafede, da individuarsi nella consapevolezza, da parte del subacquirente, della circostanza che l’atto di acquisto intervenuto fra il suo dante causa ed il debitore fallito era revocabile ai sensi del cit. L. Fall., art. 67 (Cass. 28 agosto 2004, n. 17214; Cass. 3 settembre 1999, n. 9271).
Il ricorrente censura la sentenza impugnata avendo riguardo alla mancata valorizzazione, da parte del giudice di appello, di elementi presuntivi della scientia decoctionis da parte della banca. Nondimeno, la pronuncia, sul punto, si sottrae a censura.
La conoscenza dello stato di insolvenza dell’imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva, e non meramente potenziale, sebbene la relativa dimostrazione si possa ben basare anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravita’, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., i quali conducano a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (per tutte: Cass. 24 ottobre 2012, n. 18196, secondo cui, ad esempio, la mera levata dei protesti, parametrata alle sole caratteristiche del soggetto creditore, non e’ idonea, salvo che si riferisca a titoli di credito di cui sia beneficiario lo stesso convenuto in revocatoria, ad offrire una siffatta prova, atteso che le menzionate caratteristiche soggettive del creditore sono, a loro volta, un semplice elemento indiziante, utilmente apprezzabile in quanto tale nel coacervo degli altri indizi e non certo quale fatto noto per derivarne da esso altra presunzione). Per il raggiungimento della prova della scientia decoctionis con il mezzo delle presunzioni non basta, dunque, una astratta conoscibilita’ oggettiva accompagnata da un presunto dovere di conoscere, sicche’ la qualita’ di banca di colui che entra in contatto con l’insolvente rileva, non di per se’, neppure se correlata al parametro, del tutto teorico, del creditore avveduto, ma solo in presenza di concreti collegamenti di quel creditore con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza (Cass. 10 maggio 2006, n. 10800; Cass. 7 febbraio 2001, n. 1719).
Ora, nessuno degli elementi presuntivi allegati dal ricorrente e’ stato ritenuto idoneo a fondare la suddetta conoscenza effettiva dello stato di insolvenza e sul punto l’accertamento speso dalla corte di merito non appare sindacabile in questa sede. Sul punto deve infatti osservarsi che il giudice del merito resta libero di valutare se, in contrasto con la presenza di singoli indizi, vi siano circostanze idonee a far ritenere la inscientia decoctionis (Cass. 13 dicembre 1988, n. 6776). Deve pure sottolinearsi che l’apprezzamento degli indizi nella fattispecie andava condotto con particolare cautela, avendo riguardo alla circostanza per cui la banca, nell’operazione che viene in esame, aveva come propria controparte contrattuale non gia’ (OMISSIS), ma (OMISSIS) Impianti, sicche’ le indagini che l’istituto finanziatore avrebbe dovuto compiere per istruire la pratica di mutuo non dovevano concernere l’attuale ricorrente.
Passando all’esame degli elementi prospettati dall’istante, va anzitutto osservato che l’esistenza di procedure esecutive mobiliari a carico del debitore non costituisce, di per se’, prova sufficiente della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del soggetto convenuto in revocatoria, non essendo dette procedure soggette a forme di pubblicita’, a differenza di quanto e’ previsto per quelle immobiliari (Cass. 28 aprile 1995, n. 4718, pure citata dalla controricorrente).
La circostanza che sul bene oggetto dell’iscrizione ipotecaria gravasse un’altra ipoteca giudiziale e un pignoramento immobiliare non appare poi decisiva, visto che lo stesso Fallimento ricorrente ricorda che i debiti cui si riferivano l’iscrizione di ipoteca e la trascrizione del pignoramento erano stati oggetto di accollo da parte di (OMISSIS) nel quadro della cessione del compendio immobiliare attuatasi il 12 luglio 2001 (pag. 3 del ricorso) e visto – altresi’ – che non risulta sia stato dedotto, nella precorsa fase di merito, che la banca potesse ipotizzare che a seguito di tale negozio assuntorio (OMISSIS) impianti avesse mancato di corrispondere i consistenti importi cui era tenuta: e’ da segnalare, anzi, che lo stesso Fallimento (OMISSIS) indichi in soli Lire 127.000.000 la differenza tra le somme che risulterebbero documentalmente versate da (OMISSIS) Impianti e il complessivo ammontare dei debiti oggetto di accollo (pari a Lire 2.100.000.000) (pag. 7).
D’altro canto, la congruita’ della decisione della Corte di merito emerge chiaramente ove si consideri che la banca non avrebbe certo reputato idonea la garanzia ipotecaria prestata da (OMISSIS), a fronte del nuovo finanziamento, se avesse temuto che i due creditori, ipotecario e pignoratizio, di (OMISSIS) non avrebbero ricevuto i pagamenti da (OMISSIS) e si sarebbero visti conseguentemente costretti a soddisfare le proprie ragioni creditorie su quello stesso bene che era stato offerto in garanzia ad essa Banca Intesa.
Neppure censurabile e’ la sentenza impugnata laddove non ha attribuito rilievo alle allegazioni dell’odierna ricorrente relative all’evasione contributiva, alla proposta del concordato stragiudiziale e ad una supposta decozione della societa’ fallita che si protraeva fin dal 1999: tali evenienze, ancorche’ reali, non implicano che la banca ne avesse conoscenza; ne’, come si e’ detto, puo’ valorizzarsi, al riguardo, il dato di una conoscenza solo potenziale.
Allo stesso modo, non integra alcuna valida presunzione della sci entia decoctionis il semplice fatto che (OMISSIS) e (OMISSIS) appartenessero allo stesso gruppo societario.
Quanto, poi, alle supposte anomalie del contratto di vendita del 12 luglio 2001, il giudice dell’impugnazione oltre ad escludere che esse in concreto sussistessero, ha negato, con motivazione congrua, non sindacabile in questa sede, che le prospettate ragioni di invalidita’ del detto contratto fossero conosciute dalla banca. E’ qui appena il caso di ricordare che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita’ non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di Individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357).
Per quel che concerne, infine, il credito in chirografo di Lire 700.000.000 che Banca Intesa avrebbe avuto nei confronti di (OMISSIS) (credito che la Corte di appello quantifica pero’ in Euro 238.265,00), il Fallimento ricorrente ritiene che la malafede della banca andasse desunta dal fatto che l’istituto aveva un preciso Interesse a che si perfezionasse la compravendita del 12 luglio 2001, dal momento che attraverso di essa la stessa vide soddisfatto, per la quasi totalita’, credito in questione: deduce sul punto il ricorrente che Banca Intesa era stata “l’artefice e prima responsabile” dell’operazione in questione. Sennonche’, anche a tale riguardo la motivazione spesa dalla Corte di Brescia appare esauriente e munita di congruita’. La sentenza impugnata ha infatti escluso, sulla base di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che risultasse provata la correlazione tra i due contratti (quello di cessione e quello con cui era stata prestata la garanzia ipotecaria) e ha negato che l’erogazione del mutuo valesse, nella sostanza, a trasformare il credito chirografario (per Euro 238.265,00) in ipotecario: ha osservato, sul punto, che la garanzia era stata prestata su di un immobile, non piu’ di (OMISSIS), a fronte del versamento, a titolo di mutuo, dell’importo di Lire 3.500.000.000. Affermazione, quest’ultima, davvero insuperabile, dal momento che l’erogazione di un finanziamento di quella entita’ era certo idonea a giustificare l’accensione dell’ipoteca su di un immobile di ingente valore quale quello che viene qui in considerazione.
Il primo motivo va dunque disatteso.
Col secondo motivo e’ denunciata violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 100, 112 e 346 c.p.c., oltre che vizio di insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alla pronuncia di inammissibilita’ dell’appello subordinato promosso dal Fallimento (OMISSIS). Sottolinea il Fallimento ricorrente non essere condivisibile l’affermazione del giudice del gravame secondo cui lo stesso ricorrente aveva indicato con estrema chiarezza la carenza di volonta’ e di interesse a censurare la sentenza di primo grado con riferimento all’oggetto delle altre domande, originariamente proposte in via principale.
All’opposto, il Fallimento (OMISSIS) aveva un concreto ed attuale interesse a ottenere una pronuncia di nullita’ della compravendita e dell’atto di costituzione dell’ipoteca per cui e’ causa, e cio’ non solo condizionatamente all’accoglimento dell’appello incidentale formulato dalla curatela di (OMISSIS), ma anche subordinatamente al rigetto del proprio appello principale: rigetto che avrebbe comportato la conferma della pronuncia dichiarativa dell’inefficacia della sola compravendita, senza colpire il negozio costitutivo dell’ipoteca. La Corte distrettuale aveva ritenuto che l’appello subordinato proposto dal Fallimento (OMISSIS), diretto alla declaratoria di nullita’ e inefficacia di entrambi i contratti impugnati, fosse inammissibile, per incoerenza logico-giuridica, dal momento che non era possibile subordinare le censure rivolte contro la sentenza impugnata all’esito del diverso motivo di appello riguardante la sola pronuncia sulla impugnazione del secondo atto oneroso (e cioe’ quello concernente l’ipoteca). Di contro, ove non fosse stata dichiarata l’inefficacia del negozio costitutivo dell’ipoteca, come di fatto era avvenuto, sarebbe tornato ad essere attuale l’interesse del ricorrente a sentire dichiarata la nullita’ della prestata garanzia per effetto della invalidita’ della compravendita intercorsa il 12 luglio 2001 tra (OMISSIS) e (OMISSIS), con conseguente inevitabile riesame anche della domanda volta a far accertare la nullita’ di quest’ultimo negozio. Aggiunge che, del resto, era tenuto a riproporre la domanda di accertamento della nullita’ in secondo grado, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 346 c.p.c..
Il motivo non puo’ essere accolto.
Anzitutto non e’ congruente la censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, dal momento che in tema di errores in procedendo, non e’ consentito alla parte interessata di formulare, in sede di legittimita’, la censura di omessa motivazione, spettando alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato, o meno, il denunciato vizio di attivita’, attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicita’ dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. 10 novembre 2015, n. 22952).
Quanto al vizio ex art. 360 c.p.c., n. 4, (erroneamente rubricato dal ricorrente col richiamo all’art. 360 c.p.c., n. 3), deve rilevarsi che in fase di appello il Fallimento (OMISSIS) aveva concluso domandando, in via principale, di confermare il capo della sentenza di primo grado afferente la dichiarazione di inefficacia L. Fall., ex art. 67, comma 2, della compravendita stipulata il 12 luglio 2001 e di dichiarare conseguentemente inefficace, o comunque di revocare, l’ipoteca volontaria di cui al contratto di mutuo ipotecario concluso il successivo 24 luglio tra (OMISSIS) e (OMISSIS) Impianti. In via subordinata, lo stesso ricorrente, per il caso di mancato accoglimento delle domande svolte in via principale, aveva chiesto di accertare e dichiarare la nullita’ del contratto di compravendita sopra indicato e di accertare e dichiarare la nullita’ dell’atto di costituzione di ipoteca volontaria.
Ora, la caducazione di una pronuncia, o di parte di essa, dipende dall’accoglimento dell’impugnazione: quella della controparte, che insorga contro la decisione ad essa sfavorevole, o quella della stessa parte vittoriosa, che si ritenga non soddisfatta della statuizione resa, intendendo ottenere l’accoglimento di altra domanda idonea ad assicurarle un risultato piu’ vantaggioso. In quest’ultimo caso l’accoglimento del gravame determinera’, come naturale conseguenza, il superamento dell’assetto di interessi definito dalla decisione impugnata, dal momento che la pretesa accolta nel precedente grado di giudizio rimarra’ soddisfatta nel piu’ ampio quadro della pronuncia che accolga le altre domande originariamente disattese.
A tal fine e’ necessario che l’interessato proponga un appello diretto all’accoglimento delle domande di merito che non hanno trovato accoglimento nella precedente fase del giudizio. Non risulta quindi pertinente il richiamo dell’art. 346 c.p.c., dal momento che, come e’ noto, a fronte del rigetto di una domanda la parte interessata e’ onerata di proporre appello. Infatti, solo la parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello per far valere le domande e le eccezioni non accolte, sicche’, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., puo’ limitarsi a riproporle; per contro, la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda o eccezione, di cui intende ottenere l’accoglimento, ha l’onere di interporre gravame, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa (Cass. S.U. 24 maggio 2007, n. 12067; Cass. 14 marzo 2013, n. 6550).
E’ inoltre necessario che la statuizione accolta venga specificamente impugnata, ove essa sia incompatibile con quella che la parte intenda ottenere (come accade nella fattispecie, posto che il medesimo atto non puo’ essere al contempo nullo e suscettibile di revocatoria). Infatti, questa Corte ha ritenuto che ove la parte abbia proposto nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o piu’ domande, fra loro concettualmente incompatibili, la sentenza con la quale il giudice di merito abbia accolto la domanda subordinata, e non quella principale incompatibile, non implica soltanto la qualificazione giuridica dei fatti esposti dall’attore a sostegno della domanda subordinata, ma comporta anche un preciso accertamento del fatto, incompatibile con quello posto a base della domanda principale, e compatibile con la domanda subordinata. Ne consegue che l’attore, per evitare la formazione del giudicato su detto accertamento di fatto, ha l’onere di impugnare non solo il rigetto della domanda principale, ma anche lo stesso accoglimento della domanda subordinata, condizionandolo all’accoglimento dell’impugnazione sulla domanda principale, soltanto in tal modo potendosi ottenere la revisione dell’accertamento compiuto dal giudice circa l’esistenza del fatto posto a fondamento della domanda subordinata ed incompatibile con la domanda principale (Cass. 30 maggio 2013, n. 13602; Cass. 16 giugno 2003, n. 9631).
Nel caso in esame, il Fallimento (OMISSIS) ha mancato di impugnare la statuizione di inefficacia L. Fall., ex art. 67, comma 2, contenuta nella sentenza del Tribunale, ma ne ha anzi richiesto la conferma, salvo poi domandare in via subordinata la declaratoria di nullita’ del contratto di compravendita e dell’atto di costituzione dell’ipoteca volontaria.
Cosi’ facendo, pero’, l’odierno ricorrente ha mancato di attaccare, con idoneo gravame, l’accertamento di fatto posto a fondamento della statuizione resa dal giudice di prime cure. Pretendere che la Corte di appello si pronunciasse sulla nullita’ del contratto di compravendita – e cioe’ su di una precisa patologia del negozio, incompatibile con il suo vigore, limitato solo negli effetti che il negozio stesso avrebbe potuto produrre nei confronti di (OMISSIS) (in forza del vittorioso esperimento dell’azione revocatoria fallimentare) – equivale ad affermare che la decisione assunta dal Tribunale potesse essere rimossa in forza di un mero interesse, manifestato dall’attuale ricorrente, che non si era tradotto nella proposizione di un vero e proprio atto di impugnazione, nel senso che si e’ sopra indicato.
Non rileva, ovviamente, che la pronuncia di accoglimento, in primo grado, della domanda proposta L. Fall., ex art. 67, comma 2, fosse stata appellata dal Fallimento (OMISSIS), dal momento che di tale impugnazione – che e’ stata respinta – non poteva certo giovarsi l’odierno ricorrente per pretendere una riforma della sentenza quanto alla pronunciata declaratoria di inefficacia: riforma che lo stesso non aveva richiesto.
E non rileva nemmeno che, in linea generale, la nullita’ contrattuale sia rilevabile d’ufficio, dal momento che il ricorso per cassazione non lamenta l’omessa spendita di un tale potere officioso da parte del giudice del gravame. Del resto, la nullita’ e’ stata motivatamente esclusa dalla stessa Corte di appello allorche’ essa si e’ occupata, in via incidentale, di tale profilo, al fine di apprezzare la conoscenza, da parte di Banca Intesa delle invalidita’ che, secondo il Fallimento (OMISSIS), affliggevano il contratto di compravendita.
Il terzo motivo censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione della L. Fall., artt. 24, 51, 52, 67 e 103, oltre che per un vizio di insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: cio’ in relazione alla pronuncia di inammissibilita’ della domanda di restituzione dell’immobile, come effetto diretto dell’accertata e dichiarata inefficacia della compravendita. Lamenta il ricorrente che la Corte di merito abbia escluso di poter emettere una pronuncia avente ad oggetto il rilascio dell’immobile dedotto nel contratto di compravendita dichiarato inefficace L. Fall., ex art. 67, comma 2. Il giudice del gravame – secondo il ricorrente – aveva errato nel ritenere che fossero improcedibili in sede ordinaria le azioni restitutorie intentate nei confronti di una procedura fallimentare (quella facente capo a (OMISSIS)).
Infatti, spiega l’istante, l’accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare comporta la restituzione del bene all’amministrazione del fallimento: cio’ che costituirebbe conseguenza indeclinabile della pronuncia di revoca.
Il motivo non e’ fondato.
Infatti, qualora il convenuto in revocatoria fallimentare sia dichiarato fallito nelle more del giudizio, le pronunce di pagamento o di restituzione, conseguenziali alla dichiarazione d’inefficacia, competono al tribunale che ha dichiarato il fallimento del terzo, secondo le modalita’ stabilite per l’accertamento del passivo e dei diritti dei terzi (Cass. 30 agosto 1994, n. 7583; Cass. 14 ottobre 1963, n. 2746). La pronuncia di statuizioni dipendenti dall’accoglimento dell’azione revocatoria nei confronti della curatela del fallito e’ quindi inibita al giudice che abbia pronunciato su detta azione, dovendosi attuare solo in sede di formazione dello stato passivo avanti al tribunale che ha dichiarato il fallimento.
In conclusione, il ricorso e’ rigettato.
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.
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