CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 19795 depositata il 4 ottobre 2016 – L’esistenza di procedure esecutive mobiliari a carico del debitore non costituisce, di per sé, prova sufficiente della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del soggetto convenuto in un’azione revocatoria fallimentare, non essendo dette procedure soggette a forme di pubblicità