CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 19877 depositata il 5 ottobre 2016 – L’obbligo di presentazione della dichiarazione “per gli anni successivi”, tenuto conto del disposto dell’art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 504 del 1992 può e deve ritenersi insussistente quando la dichiarazione sia stata presentata per un anno precedente, e sempre che non siano intervenute variazioni capaci di determinare una imposta diversa”