CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 19909 depositata il 5 ottobre 2016
AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – ACQUISTO DI TERRENI AGRICOLI – BENEFICI – REVOCA – MANCATA ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto del 17.12.2004, registrato il 20.12.2004, S.M.L. e S.G. acquistavano terreni agricoli dichiarando di volersi avvalere dei benefici fiscali previsti dall’articolo 1 della legge 6.8.1954 n. 604 per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina. L’Agenzia delle entrate notificava avviso di liquidazione con cui revocava l’agevolazione in quanto i contribuenti non avevano provveduto, entro i tre anni dalla registrazione dell’atto, a presentare il certificato definitivo attestante la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare delle agevolazioni tributarie. Proposto ricorso da parte dei contribuenti, la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo lo accoglieva e la sentenza, sull’appello dell’Agenzia delle entrate, era riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia. Osservavano i giudici di appello che dalla mancata produzione, nei tre anni successivi alla registrazione dell’atto di compravendita, del certificato definitivo previsto dall’articolo 4 della legge 604/1954 attestante il possesso dei requisiti richiesti per fruire dell’agevolazione tributaria, derivava la revoca dell’agevolazione.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione S.M.L., anche nella qualità di erede del deceduto S.G., svolgendo tre motivi. Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle entrate.
3. Con il primo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 18, comma 2, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e all’articolo 6, comma 4, della legge n. 212 del 27 luglio 2000. Sostiene la ricorrente che gli acquirenti avevano dichiarato, nell’atto notarile di compravendita, di possedere i requisiti necessari per il godimento delle agevolazioni fiscali ed avevano allegato certificato rilasciato dall’lNPS attestante il possesso della qualifica di coltivatori diretti sin dalla data del 1 settembre 2004. Ne conseguiva che il requisito soggettivo previsto dalla norma per accedere ai benefici fiscali risultava soddisfatto e la pubblica amministrazione, essendo in possesso del documento attestante la qualifica di coltivatore diretto, non avrebbe potuto legittimamente richiedere la produzione del medesimo documento ai contribuenti, giusta quanto disposto dalle norme di cui alle leggi 241/1990 e 212/2000.
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 4 della legge 604 del 1954 e all’articolo 7 del decreto legislativo 546 del 1992. Sostiene la ricorrente che, pur non avendo la parte assolto all’onere formale del deposito del documento attestante la qualifica di coltivatore diretto, il giudice tributario era tenuto comunque ad accertare autonomamente l’esistenza dello status di coltivatore diretto.
5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo numero 99 del 2004. Sostiene la ricorrente che tale norma prevede che all’imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. Nel caso di specie l’INPS aveva rilasciato il certificato di iscrizione dei ricorrenti già dal 1 settembre 2004 sicché, considerata la sostanziale assimilabilità tra lo status di coltivatore diretto e quello di imprenditore agricolo professionale, doveva ritenersi spettante il diritto all’agevolazione richiesta.
6. Osserva la Corte che il terzo motivo di ricorso è fondato, ancorché per ragioni parzialmente diverse da quelle esposte dalla ricorrente. Invero, come già affermato dalla Corte di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 16071 del 26/06/2013) l’art. 1, comma quarto, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ha esteso anche all’imprenditore agricolo professionale (IAP) i benefici fiscali di cui all’art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, già previsti per la piccola proprietà contadina, senza richiedere altresì la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui all’art. 2, n. 1, della legge n. 604 cit., trattandosi di requisiti dettati per il solo coltivatore diretto e incompatibili con la nuova figura professionale che il legislatore intende incentivare; ne consegue che, per il beneficio menzionato, non è necessario il certificato rilasciato dall’Ispettorato provinciale agrario da produrre, a pena di decadenza, all’Amministrazione finanziaria entro il termine triennale dalla registrazione dell’atto. Ed invero il legislatore, con il D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 4, secondo cui “All’imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto”, ha inteso riconoscere a favore dell’imprenditore agricolo professionale (IAP) un’agevolazione del tutto nuova, differente da quella prevista a favore del coltivatore diretto, avente la funzione di promuovere la nuova imprenditoria agricola; un’agevolazione che, perciò, prescinde dai requisiti in precedenza da certificare, come si evince dall’incompatibilità degli stessi rispetto all’imprenditore agricolo professionale (IAP). Ne consegue che la funzione dell’incentivo allo sviluppo della più moderna impresa agricola non può ritenersi esser subordinato all’esistenza, da certificare, di requisiti che, nella sostanza, la neghino.
Al lume di tale principio si impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione, affinché accerti, provvedendo anche sulle spese di questo giudizio di legittimità, se i contribuenti fossero in possesso della qualifica di imprenditori agricoli professionali alla data della stipula dell’atto notarile di acquisto, sola condizione richiesta per la fruizione dell’agevolazione prevista dall’articolo 1 della legge 6.8.1954 n. 604.
Il primo ed il secondo motivo rimangono assorbiti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso della contribuente, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione.
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