CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 19932 depositata il 5 ottobre 2016 – In virtù della forza espansiva di cui sono dotate, le disposizioni contenute nell’art. 18 legge n. 300 dei 1970 si applicano a tutte le ipotesi di invalidità del recesso del datore di lavoro, qualora non assoggettate ad una diversa e specifica disciplina e, quindi, anche al licenziamento degli autoferrotranvieri, non essendo a ciò di ostacolo la speciale disciplina della destituzione, di cui all’art. 45 del r.d. n. 148 del 1931