CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 19933 depositata il 5 ottobre 2016 – Il medico dirigente/dirigente per convenzione, in rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato non esclusivo, che durante il periodo di assenza per malattia presti attività libero-professionale presso una casa di cura privata, sia pure per un breve arco temporale e in misura limitata, viene meno ai canoni della reciproca lealtà e della buona fede che nel rapporto di lavoro