CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 20113 depositata il 7 ottobre 2016
FALLIMENTO – ACCERTAMENTO DEL PASSIVO – AMMISSIONE AL PASSIVO – CREDITI SORTI IN OCCASIONE ED IN FUNZIONE DI PROCEDURE CONCORSUALI – DISTINZIONE – CONTRATTO PRELIMINARE AUTORIZZATO DAL GIUDICE DELEGATO AL CONCORDATO PREVENTIVO – SUCCESSIVO SCIOGLIMENTO, AD PARTE DEL CURATORE, EX ART. 72 L.FALL. – CREDITO PER RESTITUZIONE DELLA CAPARRA VERSATA – PREDEDUCIBILITÀ – SUSSISTENZA – FONDAMENTO
PREMESSO
Il Tribunale di Pisa ha respinto l’opposizione proposta dalla F. Finanziaria allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l., al quale era stato ammesso in chirografo, e non in prededuzione come richiesto, il credito dell’opponente di Euro 600.000,00 a titolo di restituzione della caparra versata in relazione a contratto preliminare di compravendita immobiliare: contratto autorizzato dal giudice delegato nel corso della procedura di concordato preventivo che aveva preceduto il fallimento della societa’ promittente venditrice, e successivamente sciolto per volonta’ del curatore ai sensi della L.Fall., art. 72.
Il Tribunale ha osservato che lo scioglimento da parte del curatore aveva avuto l’effetto di far venir meno il contratto ex tunc, ripristinando la situazione anteriore alla stipula, con il risultato di sottoporre i rimborsi e le restituzioni alle norme sull’indebito. Ne’ poteva affermarsi che il contratto preliminare avesse comportato una qualche utilita’ per la massa, rilevante ai sensi della L.Fall., art. 111, dato che nel corso del giudizio ai sensi dell’art. 2932 c.c., introdotto dalla promissaria acquirente (e poi interrotto a seguito della dichiarazione del fallimento della prominente venditrice) l’opponente aveva aderito alla prospettazione della nullita’ del contratto da parte del giudice istruttore, e nessuna utilita’ per la massa poteva derivare da un contratto nullo.
La F. Finanziaria ha proposto ricorso per cassazione articolando un solo motivo di censura. Il curatore del fallimento si e’ difeso con controricorso.
Con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il Consigliere relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso. La relazione e’ stata notificata agli avvocati delle parti costituite e l’avvocato di parte controricorrente ha presentato memoria.
CONSIDERATO
1. – Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione della L.Fall., artt. 111 e 167, nonche’ erronea valutazione degli atti del richiamato giudizio di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre, si sostiene la prededucibilita’ del credito restitutorio della caparra in quanto credito sorto in occasione della procedura di concordato preventivo, ai sensi della L.Fall., art. 111, essendo stata a suo tempo la stipula autorizzata dal giudice delegato, ai sensi dell’art. 167, in quanto funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, e non essendovi stata, del resto, alcuna pronuncia di nullita’ del contratto medesimo.
1.1. – Il motivo e’ fondato.
Sono considerati prededucibili, ai sensi della L.Fall., art. 111, comma 2, tra gli altri i crediti “sorti in occasione… delle procedure concorsuali” di cui alla medesima legge, tra le quali quella di concordato preventivo.
Questa Corte ha gia’ avuto occasione di chiarire che, ai fini della individuazione di tali crediti, il “riferimento all’elemento cronologico (“in occasione”), deve essere integrato, per avere un senso compiuto, con un implicito elemento soggettivo e cioe’ quello della riferibilita’ del credito all’attivita’ degli organi della procedura; in difetto di una tale integrazione il criterio in questione sarebbe palesemente irragionevole, in quanto porterebbe a considerare come prededucibili, per il solo fatto di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attivita’ del debitore non funzionali ad esigenze della stessa. D’altro canto, la funzionalita’ alle esigenze della procedura non puo’ costituire un criterio integrativo di quello cronologico, poiche’ tale funzionalita’ e’ autonomamente considerata come causa della prededucibilita’ dei crediti. In conclusione, in virtu’ del primo criterio, l’attivita’ degli organi della procedura da’ luogo a crediti prededucibili indipendentemente dalla verifica in concreto della funzionalita’ rispetto alle esigenze della procedura, mentre, in virtu’ del secondo criterio, l’attivita’ del debitore, ammesso alla procedura di concordato preventivo, da’ luogo alla prededuzione quando sia funzionale alle predette esigenze” (Cass. 1513/2014, in motivaz.).
Nella specie, essendo pacifico che il contratto preliminare era stato autorizzato dal giudice delegato nel corso della procedura di concordato preventivo, cui era sottoposta la societa’ promittente venditrice, poi fallita, non puo’ negarsi il nesso di occasionalita’ del contratto preliminare, e delle sue conseguenze, con detta procedura. Ne’ osta alla prededucibilita’ del credito restitutorio, derivante dallo scioglimento del contratto autorizzato, la circostanza che detto contratto sia stato sciolto per iniziativa del curatore con effetto retroattivo, o la stessa eventuale nullita’ dello stesso: cio’ che rileva, infatti, come si e’ visto, e’ che l’operazione, da cui scaturisce il credito, sia stata posta in essere nel corso della procedura concordataria e per attivita’ dei suoi organi.
2. – Il decreto impugnato va pertanto cassato in relazione alla censura accolta.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ultima parte, con il riconoscimento della prededuzione del credito della ricorrente.
Le spese dell’intero processo, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, ammette in prededuzione al passivo fallimentare il credito della ricorrente di Euro 600.000,00; condanna la curatela fallimentare alle spese processuali, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di primo grado, e in Euro 9.200, di cui Euro 9.000,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di cassazione, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
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