CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 20537 depositata il 12 ottobre 2016

AVVISO DI ACCERTAMENTO DICHIARAZIONE DOCFA – ENTE RELIGIOSO – RENDITA CATASTALE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento che, rettificando la dichiarazione DOCFA relativa all’edificio della chiesa Parrocchia S.S. P.P. in Ventimiglia, attribuiva al map. 13 sub 2, classificato in E/7 la rendita di euro 1.282,00 in luogo di quella proposta in euro 654,00. L’ente religioso si opponeva sostenendo che stante la destinazione al culto dell’edificio in questione, la relativa rendita doveva essere pari a zero.

L’impugnazione era accolta in primo grado e in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con tre motivi. Resiste l’ente religioso con controricorso, illustrato anche con memoria.

MOTIVAZIONE

1. Con il primo motivo, l’amministrazione eccepisce il difetto di interesse dell’ente religioso rispetto alla richiesta affermazione di una rendita dell’immobile pari a zero, non essendo in discussione il diritto all’esenzione per l’immobile stesso in ragione della destinazione dello stesso al culto: sicché quand’anche la rendita non fosse stata equiparabile a zero, nessun pregiudizio poteva derivare all’ente. Peraltro l’eccezione di difetto d’interesse, sollevata in giudizio, non era stato oggetto di esame da parte del giudicante (secondo motivo).

2. Con il terzo motivo l’amministrazione contesta, sulla base della denunciata violazione di una serie di norme, la corrispondenza a diritto dell’affermazione che all’edificio destinato al culto non debba attribuirsi alcuna rendita catastale, a quest’ultimo essendo riconosciuta dalla legge una esenzione dall’imposizione.

3. Il terzo motivo è fondato ed ha valore assorbente.

4. Infatti non sussiste alcuna relazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione dall’imposizione riconosciuta da un edificio per la sua specifica destinazione d’uso, in quanto, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, la rendita catastale non costituisce un’imposta né un presupposto d’imposta (v. Cass. n. 13319 del 2006; n. 3354 del 2015).

5. D’altro canto non risulta smentita da alcuna circostanza il fatto che la rendita fosse stata attribuita in sede di dichiarazione DOCFA dal proponente e che l’intervento dell’amministrazione sia consistito solo nella modifica in aumento del valore attribuito; su questo punto è mancato qualsiasi accertamento.

6. Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione, che pronuncerà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione.