CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 20571 depositata il 12 ottobre 2016
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO – LICENZIAMENTO – FORO COMPETENTE – LUOGO IN CUI E’ SORTO IL RAPPORTO
Fatto e diritto
G.F. ha adito il Tribunale di Torino in funzione di giudice del Lavoro ai sensi dell’art. 1 comma 48 e sgg. L. n. 92 del 2012, al fine di accertare la illegittimità del licenziamento intimatogli in data 10.12.2014 dalla T.C.C. s.p.a..
Il giudice del lavoro, in accoglimento della eccezione della società convenuta, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Milano.
La declaratoria di incompetenza è stata fondata sulla considerazione che il F., assunto il 9 marzo 1992 dalla F.E. s.p.a., con sede a Torino, transitato in seguito ad alcune vicende societarie alle dipendenze di T.C.C. s.p.a. e quindi da questa dapprima distaccato presso il consorzio C. di Genova e successivamente ricollocato presso la sede di Milano, era stato formalmente assunto dalla T.C.C. s.p.a in data 2 agosto 2013, dopo che il rapporto con quest’ultima era stato “sospeso” in conseguenza della costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con il detto consorzio. In particolare, secondo il giudice di Torino, la volontà delle parti in relazione alla ricollocazione del F. presso la T.C.C. s.p.a., era stata quella di dare origine ad un rapporto ex novo con la società, avente sede in Milano, città nella quale il F. prestava la propria attività fino al licenziamento; tanto emergeva dalla lettera di assunzione dell’agosto 2013 con la quale al lavoratore era riconosciuta, a certi effetti ma non anche al fine del tfr, l’anzianità convenzionale a partire dal 2 marzo 1992, epoca della assunzione presso F.E., ed era confermato dalla circostanza che il F. – nel giugno del 2012 – aveva percepito dalla società il tfr maturato in relazione all’intero pregresso periodo lavorativo; le espressioni utilizzate nelle comunicazioni intervenute tra le parti – sia laddove, all’atto del passaggio al consorzio, veniva prefigurata la possibilità, a richiesta del lavoratore, di ritorno presso T.C.C. s.p.a, sia laddove, in esito alla effettiva richiesta di questi, veniva concordato il “rientro” nella società del F. – non deponevano nel senso di una prosecuzione dell’originario rapporto; in particolare alla dicitura “reintegrazione” utilizzata dalla società nella lettera del 15 luglio 2013, non era possibile conferire alcun significato tecnico dovendo alla stessa attribuirsi piuttosto il significato di ricollocazione presso T.C.C. s.p.a, in coerenza con i pregressi accordi, intesi a garantire soprattutto al lavoratore la possibilità di una nuova sistemazione lavorativa alla T.C.C. s.p.a. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza G.F. deducendo l’errore del Tribunale di Torino per avere violato il canone ermeneutico di cui all’art. 1363 cod. civ. in quanto non avrebbe tenuto in conto, al fine di una lettura sistematica, del dato letterale e del contenuto delle pregresse lettere del 28 maggio 2012 e del 15 luglio 2012, alla luce delle quali risultava evidente che le parti avevano convenuto che il ricorrente avrebbe prestato la propria attività in favore del consorzio nell’ambito di una mera sospensione temporanea dell’originario rapporto instaurato con T.C.C. s.p.a. In questa prospettiva i termini “ricollocazione” e “rioccupazione” utilizzati nelle comunicazioni inter partes deponevano nel senso dell’obbligo di riattivazione dell’originario rapporto da parte della società a seguito del periodo di sospensione.
La T.C.C. s.p.a., ha depositato memoria ai sensi dell’art. 47 comma 5° cod. proc. civ.
Il P.G. nella requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria.
Preliminarmente deve essere affermata la ammissibilità del ricorso per regolamento di competenza avverso la presente ordinanza emessa nella fase sommaria del rito Fornero. Questa Corte ha infatti chiarito che sebbene la giurisprudenza (Cass. S.U. 9 luglio 2009 n. 16091; Cass. S.U. 29 luglio 2013 n. 18189) abbia affermato la inammissibilità della proposizione del regolamento di competenza in materia di procedimenti cautelari, (anche nell’ipotesi di duplice declaratoria d’incompetenza formulata in sede di giudizio di reclamo), tale decisione è stata motivato facendo leva sulla natura giuridica di un provvedimento declinatorio della competenza in sede cautelare, che, in quanto caratterizzato dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata, non può essere oggetto di una procedura di regolamento atteso che l’eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall’art. 47 c.p.c., sarebbe priva del requisito della definitività. Nel caso del procedimento ai sensi dell’art. 1, commi 48 e segg., della legge Fornero, invece, analoga pronuncia, emessa nella fase sommaria, è dotata di stabilità e, pertanto, non sussistendo le ragioni che inducono a negare l’ammissibilità del regolamento di competenza emesso nel caso di procedimenti cautelari, tale regolamento deve ritenersi ammissibile (Cass. S.U. 31 luglio 2014 n. 17443 con riferimento alla litispendenza).
Nel mento il ricorso per regolamento di competenza risulta infondato. L’interpretazione del giudice del lavoro di Torino, della lettera del 2 agosto 2013 inviata dalla società datrice, come intesa a realizzare un assunzione ex novo del F., risulta del tutto coerente con il contenuto della medesima e non contraddetto dal tenore delle precedenti comunicazioni intercorse tra le parti.
La lettera in oggetto individua come data di decorrenza dell’assunzione il 5 agosto 2013 e riconosce l’anzianità convenzionale – dal 2.3.1992 – solo a determinati fini e cioè al fine degli aumenti periodici di anzianità, del premio fedeltà e del preavviso. Nella lettera sono specificati, inoltre, tra l’altro, le mansioni la qualifica ed il livello retributivo, la sede di lavoro (Milano) e il contratto collettivo applicabili. La specificazione della data (successiva) di decorrenza dell’assunzione così come il riconoscimento, solo a determinati fini dell’anzianità convenzionale e la espressa individuazione del trattamento economico e normativo applicabile, sono elementi che depongono univocamente nel senso della comune volontà delle parti di dare vita ad un nuovo rapporto di lavoro e appaiono incompatibili con la tesi propugnata dal ricorrente in merito al “ripristino” dell’originario rapporto, così come incompatibile con tale assunto è la circostanza dell’avvenuta integrale percezione del tfr, all’atto della costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Consorzio presso il quale il F. era stato distaccato.
A fronte di tali univoche circostanze le espressioni utilizzate nelle comunicazioni intercorse tra le parti nelle quali, come evidenziato dal P.O., vengono promiscuamente utilizzati i termini “rioccupazione/ricollocazione”, “ricollocamento” e reintegrazione” sono inidonee a fondare una qualificazione giuridica del rapporto in essere tra le parti al momento del licenziamento, come prosecuzione di quello originario, scaturito dall’assunzione avvenuta in Torino nel marzo 1992, ma rivelano esclusivamente la comune volontà delle parti, di garantire al F. una nuova sistemazione lavorativa presso T.C.C. s.p.a., una volta cessato (per volontà del lavoratore) il rapporto con il consorzio e ciò a prescindere dallo strumento giuridico in concreto a tal fine utilizzato.
Da tutto quanto sopra scaturisce che, ai sensi dell’art. 413 cod. proc. civ., il foro competente deve essere effettivamente individuato nel Tribunale di Milano, quale luogo in cui è sorto il rapporto e dove, per come pacifico, il lavoratore prestava la propria attività al momento dell’intimazione del licenziamento.
In base alle considerazioni che precedono, quindi, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del presente procedimento saranno regolate con il provvedimento che definisce il giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese al definitivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ddl’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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