CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 20671 depositata il 13 ottobre 2016
FALLIMENTO – DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO – IMPRESE SOGGETTE – SCIOGLIMENTO DI SOCIETÀ DI PERSONE – CESSAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ILLIMITATA DEI SOCI – ESCLUSIONE – CONSEGUENZE – FALLIMENTO PERSONALE EX ART. 147 L.FALL. – FATTISPECIE IN TEMA DI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
PREMESSO IN FATTO
Che il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge quanto segue:
1. – La Corte d’appello di Lecce, respingendo il gravame del sig. P.F.A., ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva a sua volta respinto l’opposizione dell’appellante alla sentenza dichiarativa del proprio fallimento quale socio accomandatario della (OMISSIS) s.a.s. in liquidazione.
La Corte ha respinto la tesi dell’appellante, secondo cui il fallimento del socio accomandatario non puo’ essere dichiarato decorso un anno dalla pubblicazione della delibera di nomina del liquidatore della societa’.
Il sig. P. ha proposto ricorso per cassazione articolando un solo motivo di censura. Ha resistito con controricorso il solo curatore del fallimento.
2. – Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si ripropone la tesi secondo cui, in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata della L. Fall., art. 147 – gia’ dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede per la dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabile il termine di un anno dal momento in cui abbia perso per qualsiasi causa la responsabilita’ illimitata (Corte cost. 319/2000) – il socio accomandatario non potrebbe essere dichiarato fallito decorso un anno dalla pubblicazione nel registro delle imprese della nomina del liquidatore. Cio’ perche’, ad avviso del ricorrente, con la nomina del liquidatore viene meno la responsabilita’ illimitata dei soci accomandatari: la quale e’ indissolubilmente legata alla titolarita’ di poteri gestori da parte dei medesimi, poteri cessati, appunto, a seguito della nomina del liquidatore.
2.1. – La tesi del ricorrente e’ manifestamente infondata, perche’ la messa in liquidazione di una societa’ in accomandita semplice (o di una societa’ di persone in genere) non fa venir meno la responsabilita’ dei soci accomandatari (o dei soci in genere, nelle altre societa’ personali). Nessuna norma, infatti, lo prevede, ne’ tale conseguenza puo’ farsi derivare dall’attribuzione dei poteri di gestione a un liquidatore. Non e’ veto, infatti, che la responsabilita’ illimitata dei soci accomandatari derivi dalla loro qualita’ di amministratori della societa’, dato che, se e’ vero che amministratori della societa’ in accomandita semplice non possono essere altri che i soci accomandatari, non e’ tuttavia vero che tutti i soci accomandatari siano necessariamente amministratori (artt. 2319 e 2320 c.c.); onde ben possono esistere soci accomandatari, come tali illimitatamente responsabili, privi dei poteri gestori degli amministratori, che sono analoghi, per quanto qui rileva, a quelli, piu’ limitati, del liquidatore, sui quali fa leva il ricorrente;
che detta relazione e’ stata notificata agli avvocati delle parti costituite;
che l’avvocato di parte ricorrente ha presentato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione di cui sopra, non superate dalle osservazioni di cui alla memoria di pane ricorrente;
che pertanto il ricorso va respinto;
che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
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