CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 20680 depositata il 13 ottobre 2016 – Il principio della irretroattività della legge, che costituisce un principio generale del nostro ordinamento, ancorché non trovi tutela costituzionale al di fuori della materia penale, comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future dello stesso