CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 20797 depositata il 14 ottobre 2016 – L’art. 1 del d.lgs. 504/1992, stabilisce che “presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.”; pertanto è tenuto al pagamento dell’imposta l’assegnatario, anche provvisorio, di un lotto di proprietà di un Consorzio , nonostante non sia stato ancora stipulato l’atto notarile di trasferimento della proprietà in suo favore