CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 20965 depositata il 17 ottobre 2016 – L’art. 69, comma settimo, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel trasferire al giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale, individuato in relazione alla data del 30 giugno 1998, tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento dell’instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall’avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti a base della pretesa avanzata