CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 21213 depositata il 13 settembre 2017 – Nel fallimento per i preesistente rapporti di “leasing”, in caso di scioglimento del contratto ad opera del curatore, quanto ai canoni scaduti e non pagati il concedente, insinuandosi al passivo per la verifica dei crediti, può soddisfarsi in sede fallimentare