CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 21319 depositata il 20 ottobre 2016
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – PREVIDENZA ED ASSISTENZA – INPS – TERMINI DI DECADENZA PER L’AZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO – ADEGUAMENTO DELLA PRESTAZIONE
Svolgimento del processo
Con sentenza 500/2009, depositata il 17.6.2009, la Corte d’Appello di Milano respingeva l’appello proposto da M. C. ed altri litisconsorti avverso la sentenza del tribunale di Milano che aveva accolto la loro domanda volta ad ottenere la maggiorazione dell’anzianità contributiva ai fini dell’ammontare della pensione e non soltanto del suo conseguimento, condannando l’INPS a corrispondere i relativi incrementi della quota mensile, limitandone tuttavia la decorrenza al 1° gennaio 2003, applicando la norma dell’art. 47, comma 3 del DPR 639/1970 che stabilisce un termine di tre anni per la proposizione della azione giudiziaria.
A fondamento della pronuncia la Corte territoriale ha osservato che la soluzione affermata dal primo giudice, in conformità alla giurisprudenza citata, fosse condivisibile e poiché residuavano dubbi sulla stessa applicabilità della decadenza ai singoli ratei via via maturati, anziché al solo diritto a pensione, dichiarava compensate la spese del giudizio. Contro questa sentenza M. C. e gli altre tre litisconsorti hanno proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo. L’INPS ha depositato procura.
Motivi della decisione
1. Con il motivo di ricorso si denuncia la falsa applicazione dell’art.47 D.P.R. 639/1970 per insussistenza della decadenza triennale nel caso di riliquidazione della pensione.
2. Il motivo è fondato. Risulta dagli atti che ai ricorrenti, iscritti al Fondo Speciale Autoferrotranvieri, sia stata riconosciuta in giudizio la maggiorazione dell’anzianità prevista a seguito di prepensionamento (dalla legge 11/96 di conversione del d.l. 501/1995) non solo ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico, ma anche ai fini dell’importo, con conseguente adeguamento del trattamento pensionistico in godimento. Tuttavia lo stesso adeguamento è stato disposto con decorrenza dall’1.1.2003, anziché dalla data del pensionamento di ciascun ricorrente per avere i giudici di merito riconosciuto che operasse l’istituto della decadenza previsto dall’art.47, comma 3 del DPR 639/1970 che stabilisce un termine di tre anni per la proposizione dell’azione giudiziaria.
3. L’applicazione della decadenza alla maggiorazione dell’importo del trattamento pensionistico de qua è però illegittima e cozza contro l’orientamento consolidato della Corte di legittimità (su cui si sono pronunciate le Sez. Unite con sentenza 12790/09 relativamente ad un caso identico a quello in oggetto).
4. Va infatti precisato, anche in relazione allo ius superveniens ed dell’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte in materia di decadenza, che l’oggetto del presente giudizio attiene chiaramente ad una riliquidazione di trattamento pensionistico riconosciuto dall’INPS in modo parziale, non essendosi tenuto conto della maggiorazione contributiva discendente dal prepensionamento dei ricorrenti, la quale incideva anche sul calcolo del trattamento pensionistico. Maggiorazione che era presente al momento della domanda di pensione, e perciò conosciuta dall’Istituto. Una fattispecie che – prima della innovativa disciplina contenuta nell’art. 38, comma 1, lettera d, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111 del 2011, che si occupa di estendere la disciplina della decadenza “alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito” – non poteva essere certamente soggetta ad alcuna decadenza ai sensi dell’art. 47 cit. in quanto rientrante nel regime di esclusione delineato, secondo ripetute indicazioni, da questa Corte (Cass. Sez. un. 18 luglio 1996 n. 6491; Sez. Un. 12720 e 12718 del 29.5.2009, Cass. n. 12516/2004). Dando vita ad un orientamento in virtù del quale “la decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R 30 aprile 1970, n. 639 – come interpretato dall‘art. 6 dei d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento dei diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale” (sentenza n. 12720 del 29/05/2009); essendosi ivi ribadito “l’illogicità ed irrazionalità in materia previdenziale ed assistenziale della previsione di doppia decadenza che si presenterebbe come un doppio sbarramento previsto ai solo scopo di rendere più difficoltoso l’esercizio del diritto”.
5. Si tratta di un indirizzo ancora applicabile rispetto alle prestazioni liquidate prima del 6.7.2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui al D.L. 98/2011, n. 98, conv. I. 111/2011. Come si evince pure dalla sentenza n. 69/2014 con la quale la Corte Cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della nuova disciplina della decadenza introdotta nel 2011 per le liquidazioni parziali nella sua (limitata) portata retroattiva, in relazione ai “giudizi in corso in primo grado”. E ciò, proprio perché si tratta di disciplina diversa da quella precedentemente in vigore, per come delineata in base alla giurisprudenza delle Sez. Unite. La Corte Cost. ricorda infatti che in sede di esegesi della precedente normativa “/e sezioni unite della Corte di cassazione già con sentenza n. 6491 del 1996 avevano affermato – e con successiva pronunzia n. 12720 dei 2009 hanno ribadito – che la decadenza ivi prevista non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale”.
6. Pertanto nel caso in esame, trattandosi di liquidazione parziale ovvero di prestazione riconosciuta solo in parte, la decadenza non poteva essere applicata, prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, neppure in relazione ai singoli ratei.
7. Va infatti precisato che (come risulta altresì dalla circolare n.95/2014 emessa dall’INPS, a seguito della nuova normativa dell’adempimento parziale di cui al d.l. 98/2011 cit.) di prestazione riconosciuta in modo parziale – perciò assoggettata alla decadenza a partire dal luglio 2011 – si deve legittimamente parlare solo qualora la prima liquidazione non tenga conto di tutti gli elementi e le informazioni, incidenti sulla integrale liquidazione del trattamento pensionistico, già presenti al momento della domanda di pensione, e perciò noti all’Istituto in detto momento (com’è nel caso di specie). Si parla invece di rideterminazione della prestazione previdenziale nei casi di operazioni di ricalcolo dovute a fattori sopravvenuti (i quali possono essere relativi sia a nuove disposizioni di legge che danno diritto ad un ricalcolo della prestazione, sia a vicende che determinano un “arricchimento” della posizione contributiva del pensionato relativamente a periodi di contribuzione anteriori alla liquidazione della prestazione pensionistica). In questo secondo caso, la domanda finalizzata ad ottenere un adeguamento dell’importo di pensione alla mutata disciplina legislativa o una ricostituzione del trattamento pensionistico, per una delle vicende indicate, può essere presentata senza limiti di tempo ed il riconoscimento dei ratei arretrati soggiace al solo limite della prescrizione quinquennale (come afferma altresì il messaggio INPS n. 220/2013).
8. Nel caso di specie poiché, come già detto, si tratta di adeguamento di una prestazione riconosciuta solo in parte non poteva essere applicata la decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970 nel regime vigente prima del 6.7.2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui al D.L. 98/2011, n. 98, conv. I. 111/2011.
10. Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di accogliere il ricorso, di cassare la sentenza impugnata e di rinviare la causa al giudice indicato in dispositivo; anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.
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