CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 21430 del 24 ottobre 2016
FALLIMENTO – DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO – SENTENZA DICHIARATIVA – OPPOSIZIONE – PROCEDIMENTO INTRODOTTO DAL CURATORE PER L’ESTENSIONE DEL FALLIMENTO AL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE – LITISCONSORZIO NECESSARIO CON L’ORIGINARIO CREDITORE RICORRENTE – ESCLUSIONE – SENTENZA DI ESTENSIONE DEL FALLIMENTO AL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE – RECLAMO – LITISCONSORZIO NECESSARIO CON L’ORIGINARIO CREDITORE RICORRENTE – SUSSISTENZA – FONDAMENTO
PREMESSO
Che e’ stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:
1. – La Corte d’appello di Milano ha respinto il reclamo proposto dal sig. S.L. avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento, emessa dal Tribunale 18 luglio 2013 in estensione del fallimento della (OMISSIS) s.n.c. di (OMISSIS), su richiesta del curatore, ai sensi della L. Fall., art. 147, comma 4.
La Corte, che aveva disposto l’integrazione del contraddittorio davanti a se’ nei confronti dei creditori istanti del fallimento della societa’, ha ritenuto che tale integrazione sia necessaria soltanto nel giudizio di impugnazione della sentenza dichiarativa del fallimento in estensione, non anche nella fase precedente alla pronuncia della sentenza stessa.
Il sig. S. ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, cui resiste con controricorso la curatela fallimentare intimata.
2. – Con l’unico motivo di ricorso viene riproposta la tesi della nullita’ della sentenza dichiarativa del fallimento in estensione per difetto di contraddittorio nei confronti dei creditori istanti del primo fallimento.
2.1. – Il motivo e’ infondato.
Anche dopo le modifiche alla legge fallimentare introdotte con il D.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, i creditori che hanno proposto il ricorso di fallimento nei confronti di una societa’ di persone non sono litisconsorti necessari nel procedimento di fallimento in estensione previsto dalla L. Fall., artt. 18 e 147, promosso ad istanza del curatore, neppure ai fini della condanna alle spese processuali, che il presunto socio potrebbe reclamare nei confronti dello stesso curatore. I predetti creditori sono, invece, litisconsorti necessari nel giudizio di reclamo alla sentenza dichiarativa di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, cui il fallimento sia stato successivamente esteso, in ragione dei pregiudizi che la revoca del fallimento potrebbe arrecare alle loro pretese, che, a norma della L. Fall., art. 148, si intendono dichiarate anche nel fallimento dei singoli soci (Cass. 10795/2014, alla cui motivazione si rinvia);
che tale relazione e’ stata notificata agli avvocati delle parti costituite;
che non sono state presentate memorie.
CONSIDERATO
Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;
che pertanto il ricorso deve essere rigettato;
che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 3.600,00, di cui Euro 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
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