CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 21572 depositata il 26 ottobre 2016
ELUSIONE FISCALE – DONAZIONE DI IMMOBILE AL FIGLIO – SIMULAZIONE – LIMITI
RITENUTO IN FATTO
B.M. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Friuli Venezia Giulia, n. 01/01/10 dep. 20 gennaio 2010, che, riformando la decisione della CTP di Udine, ha accolto l’appello dell’Ufficio in relazione ad avviso di accertamento recante plusvalenza ai fini Irpef per l’anno 2001, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 37, comma 3. Tale plusvalenza era stata individuata nella ipotizzata interposizione fittizia di persona, identificata nella connessione fra una donazione di terreno edificabile effettuata dalla contribuente alla figlia L.A. (il cui valore e’ stato dichiarato in Lire 93.000.000), e, a distanza di meno di un mese, la vendita dello stesso immobile alla societa’ TIPOG s.r.l., al prezzo coincidente con il valore del bene dichiarato nella donazione. Cio’ e’ stato considerato dalla CTR espediente per sottrarre “solo apparentemente e agli effetti tributari alla disponibilita’ della contribuente il reddito da plusvalenza, a lei sostanzialmente imputabile”, ritenendo provata la simulazione, in quanto basata su presunzioni gravi precise e concordanti, a fronte delle quali la contribuente non ha fornito elementi utili a neutralizzarle.
L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso, eccependo l’inammissibilita’ e l’infondatezza del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Col primo motivo del ricorso la ricorrente deduce violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3), ricorrendo nel caso di specie una interposizione reale – e non fittizia – posto che la donazione ha esplicato i propri effetti trasferendo la proprieta’ del bene alla figlia.
2. Il motivo va respinto.
La disciplina dell’interposizione, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, (secondo il quale in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti “quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che egli ne e’ l’effettivo possessore per interposta persona”), non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, come nel caso dell’interposizione fittizia, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali (v. Cass. n. 5937 del 2015; n. 19596 del 2014; v. anche Cass. nn. 12788 del 2011, n. 449 e n. 25671 del 2013, n. 21794 del 2014). Pertanto, limitandosi la ricorrente ad affermare che nel caso di specie non si tratta di interposizione fittizia, regolata dalla norma citata, ma di interposizione reale, come tale ritenuta – erroneamente- esclusa dalla fattispecie regolata dalla norma, il motivo non puo’ essere accolto.
3. Col secondo motivo si denunzia vizio di motivazione su un fatto decisivo (ex art. 360 c.p.c., n. 5), e violazione di legge (artt. 37 e 2729 c.c.), fatto costituito dalla possibilita’ di attribuire alla ricorrente la titolarita’ effettiva di un reddito dimostrandone la solo apparente interposizione fittizia in capo ad un altro soggetto, volutamente interposto. Ritiene apodittica la motivazione per avere omesso la specifica separata indicazione degli indizi e la loro connotazione in termini di gravita’, precisione e concordanza.
4. Questo motivo e’ fondato.
Sebbene, come sopra ribadito, il fenomeno della simulazione relativa non esaurisca il campo di applicazione della norma (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3), ben potendo attuarsi lo scopo elusivo dell’intera operazione negoziale posta in essere nella sequenza donazione-vendita (Cass. 25671/2013), nella fattispecie, trattandosi di rapporti patrimoniali tra madre e figlia, si doveva tener conto anche della liberta’ di pianificazione della successione da parte del genitore e del carattere genuino della donazione al figlio (v. Cass. 21952 del 2015; Cass. n. 5937 del 2015).
La CTR, trascurando completamente questo decisivo elemento di fatto e, limitandosi, del tutto apoditticamente, a ritenere fondata la presunzione di sottrazione della plusvalenza, sostanzialmente imputabile alla donante, in base alla sequenza di operazioni poste in essere “solo apparentemente e agli effetti tributari”, non ha fondato il suo convincimento su presunzioni gravi, precise e concordanti.
5. Col terzo motivo si deduce violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42), per mancato esame da parte della CTR del motivo pregiudiziale sulla nullita’ dell’avviso di accertamento per difetto di notifica o allegazione degli atti di riferimento. La ricorrente trascrive un brano del ricorso introduttivo, ove era stata dedotta la mancata allegazione all’avviso di accertamento della vendita (effettuata dalla figlia L.A. alla societa’ Tipog srl), nonche’ della definizione di un avviso di rettifica e liquidazione riguardante il terreno de quo.
Il motivo e’ inammissibile, non essendo stata dimostrata la sua riproposizione in appello. Nel processo tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c., all’appellato: ne deriva che, dedotta in primo grado dalla B. la nullita’ dell’avviso di accertamento, ma poi non riproposta in appello l’eccezione, si e’ verificata sul punto una preclusione processuale (derivante da giudicato cosiddetto “interno”), che impone alla Corte di cassazione di dichiarare inammissibile la doglianza (Cass. n. 20062 del 24/09/2014, n. 7702 del 27/03/2013; S. U. 4 gennaio 2000, n. 16).
6. Il ricorso deve conseguentemente essere accolto limitatamente al secondo motivo e la sentenza cassata con riferimento ad esso, con rinvio alla CTR del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione,anche per le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso; rigetta il primo; dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione.
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