CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 21632 depositata il 26 ottobre 2016
ISCRIZIONE IPOTECARIA – OMESSA NOTIFICA DELLA COMUNICAZIONE CHE DEVE PRECEDERE L’ISCRIZIONE IPOTECARIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il concessionario del servizio per la riscossione tributi della provincia di Firenze Equitalia Centro spa notificò a F.J. un avviso di iscrizione ipotecaria su immobili di sua proprietà, per il mancato pagamento di cartelle esattoriale inerenti vari tributi. Il contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze eccependo l’omessa notifica della comunicazione che deve precedere l’iscrizione ipotecaria di cui al comma 2 dell’art. 50 DPR 602 del 1973.
La Commissione Tributaria provinciale di Firenze accolse il ricorso con sentenza appellata dalla Concessionaria davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana la quale respinse l’appello e dichiarò illegittima l’iscrizione ipotecaria.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Centro spa con due motivi. F.J. non ha spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Equitalia Centro spa lamenta nullità della sentenza per omessa pronuncia per mancata dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte della Commissione Tributaria Regionale della Toscana in favore del giudice ordinario in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 1 cpc, in quanto la CTR non ha ritenuto pur in presenza di crediti INPS, INAIL e sanzioni amministrative non aventi natura tributaria di declinare la propria giurisdizione.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Equitalia Sud spa lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 50 II comma DPR 602 del 1973, dell’art. 77 DPR 602/1973 in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc, in quanto il giudice di appello ha ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria sull’immobile del ricorrente perché non preceduta dalla notifica dell’avviso e intimazione al pagamento di cui all’art. 50 comma 2 DPR 602/1973.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto in relazione al secondo motivo assorbito il primo.
Deve essere premesso che questa Corte, Sez. Unite, nr. 19667 del 18/09/2014 ha stabilito “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione reale dell’ipoteca mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.”
Ciò premesso il rigetto del superiore motivo determina l’assorbimento del primo motivo di ricorso relativo alla giurisdizione del giudice ordinario e di ogni altra ulteriore censura.
Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso. La sentenza impugnata deve essere confermata. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva.
P.Q.M.
Respinge il ricorso conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.
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