CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 21634 del 26 ottobre 2016 – In relazione agli obblighi tributari gravanti sull’appaltante (o interponente) che abbia utilizzato effettivamente le prestazioni di lavoratori occupati in violazione del divieto d’intermediazione di manodopera posto dalla 1. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, nel testo vigente “ratione temporis” ed applicabile al caso di specie, “la fatturazione di tali prestazioni da parte dell’intermediario non legittima l’appaltante o interponente a detrarre l’IVA relativa o a dedurre tali costi ai fini della determinazione del reddito imponibile, mancando alla base un valido rapporto contrattuale con l’intermediario