CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 21742 depositata il 27 ottobre 2016
FALLIMENTO – CESSAZIONE – CHIUSURA DEL FALLIMENTO – EFFETTI SUI PROCESSI IN CORSO – INTERRUZIONE – EFFETTO AUTOMATICO – ESCLUSIONE – DICHIARAZIONE DELL’EVENTO DA PARTE DEL PROCURATORE COSTITUITO – NECESSITÀ
RILEVATO IN FATTO
che:
1. Gli eredi e genitori di C.M., C.R. (in persona del curatore del suo fallimento) e B.R.M., hanno proposto davanti al Tribunale di Biella azione di accertamento del rapporto di intestazione fiduciaria delle quote della s.r.l. C. in liquidazione, gia’ di proprieta’ del loro dante causa che le aveva cedute, sulla base di un pactum fiduciae, ai convenuti M. e M.P. per sottrarle alle pretese del padre con cui era all’epoca in lite.
2. Si sono costituiti i M. che hanno chiesto il rigetto della domanda mentre la s.r.l. C. in liquidazione si e’ rimessa alla decisione del Tribunale.
3. La domanda e’ stata accolta dal Tribunale biellese.
4. Hanno proposto appello M. e M.P. nei confronti del fallimento di C.R., della C. s.r.l. in liquidazione, rimasta contumace, e della eredita’ giacente di B.R.M., in luogo della quale si e’ costituita S.C.. La domanda e’ stata rigettata in secondo grado dalla Corte d’appello di Torino che, rilevando come l’esistenza di un patto di retrovendita delle quote sia essenziale alla configurabilita’ della prospettata intestazione fiduciaria, ha escluso che le risultanze acquisite nel corso dell’istruttoria valgano a provarne l’esistenza.
5. Ricorre per cassazione C.R., nel frattempo tornato in bonis, affidandosi a tre motivi di ricorso illustrati con memoria difensiva: a) violazione o, comunque, falsa applicazione di norme di diritto (artt. 112 e 345 c.p.c.) quanto alla mancata dichiarazione di inammissibilita’ dell’appello per violazione dell’art. 345 c.p.c.; b) violazione o, comunque, falsa applicazione di una norma di diritto (art. 300 c.p.c.) quanto alla mancata interruzione del giudizio di appello nonostante, all’udienza del 22 giugno 2010, il difensore del fallimento di C.R. avesse dichiarato l’intervenuta chiusura della procedura concorsuale; c) violazione o, comunque, falsa applicazione di norme di diritto nonche’ omissione o, in ogni caso, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio quanto alla riforma della sentenza di primo grado in punto di accertamento dell’esistenza del negozio fiduciario.
6. Si difendono con controricorso i germani M..
RITENUTO IN DIRITTO
che:
7. Con il secondo motivo di ricorso C.R. rileva che, pur avendo il difensore del suo fallimento dichiarato in udienza l’avvenuta chiusura della procedura concorsuale, la Corte d’appello non ha interrotto il processo per consentire la prosecuzione del giudizio nei suoi confronti. Il motivo, ritenuto da questa Corte, con l’ordinanza in data 3 novembre 2015, logicamente pregiudiziale agli altri ha comportato l’acquisizione del fascicolo di ufficio del processo svoltosi davanti alla Corte di appello di Torino. All’esito di tale acquisizione deve affermarsi la fondatezza della censura mossa dal C. alla sentenza impugnata dato che la chiusura della procedura, comportando il venir meno della legittimazione processuale del curatore, impone di far luogo all’interruzione del processo (Cass. civ. sez. 1 n. 4766 del 28 febbraio 2007). Se e’ vero che secondo la giurisprudenza la pronuncia di fallimento – anteriormente alla riforma attuata con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 – non produce effetti interruttivi automatici sui processi in cui sia parte il fallito perche’ la perdita della capacita’ processuale che ne consegue non si sottrae alla regola, dettata a tal fine dall’art. 300 c.p.c., della necessita’ della dichiarazione in giudizio, da parte del procuratore, dell’evento interruttivo (Cass. civ. sez. 1 n. 10724 dell’8 maggio 2013), e’, d’altra parte, altrettanto chiaro, in base all’esplicita disposizione dell’art. 300 c.p.c. che con la dichiarazione in giudizio dell’avvenuto fallimento o della sua chiusura la causa interruttiva del processo viene a prodursi senza che il giudice debba preventivamente accertare la effettiva dichiarazione o chiusura del fallimento. Nella presente controversia risulta accertato che il procuratore costituito per la curatela fallimentare abbia dichiarato in udienza, a mezzo di un suo delegato, l’intervenuta chiusura della procedura fallimentare e abbia depositato l’atto di rimessione del mandato conseguente a tale evento. Cio’ comportava necessariamente la interruzione del processo ai fini della sua riassunzione nei confronti della parte ritornata in bonis.
8. Ai fini della decisione sulla eccepita inammissibilita’ del ricorso per cassazione a causa della sua tardivita’ va inoltre rilevato che le vicende della procura alle liti sono disciplinate, dall’art. 85 c.p.c., in guisa diversa dalla disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale, perche’, mentre nella disciplina sostanziale e’ previsto che chi ha conferito i poteri puo’ revocarli (o chi li ha ricevuti, dismetterli) con efficacia immediata, invece ne’ la revoca ne’ la rinuncia privano – di per se’ – il difensore della capacita’ di compiere o di ricevere atti, atteso che i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma sono attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare. Ne consegue che, in base all’art. 85 c.p.c., cio’ che priva il procuratore della capacita’ di compiere o ricevere atti, non sono dunque la revoca o la rinuncia di per se’ soli, bensi’ il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore (Cass. Sezione lavoro, n. 17649 del 28 luglio 2010). Ne deriva la inidoneita’ della notifica della sentenza di appello fatta al C. personalmente a far decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione. Un tale effetto poteva essere fatto valere solo nel caso di riassunzione del giudizio nei confronti del C. dopo la dichiarazione in udienza della avvenuta chiusura del suo fallimento perche’ in questo caso si sarebbe verificata l’assunzione in capo al ricorrente della qualita’ di parte. In assenza di tale riassunzione non puo’ considerarsi il C. come parte del giudizio di appello cui poter notificare la sentenza al fine di far decorrere i termini brevi di impugnazione. La notifica ha avuto l’effetto di portare a conoscenza del C. la decisione della Corte di appello e di consentirgli la possibilita’ di acquisire la capacita’ processuale ai fini della impugnazione per cassazione nei termini ordinari nella quale ha fatto valere fondamentalmente la mancata interruzione del processo.
9. Va pertanto accolto il ricorso e cassata la sentenza della Corte di appello di Torino cui la causa va rinviata anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Torino che, in diversa composizione, decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 6135 depositata il 7 marzo 2024 - La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 maggio 2021, n. 13825 - L'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c., (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 gennaio 2019, n. 9 - La cancellazione della società dal registro delle imprese, pur dando luogo a un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacità di stare in giudizio, costituisce evento interruttivo la cui…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 ottobre 2019, n. 27911 - La notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo", che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico,…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 8392 depositata il 28 marzo 2024 - In caso di apertura del fallimento l'interruzione del processo è automatica, ai sensi dell'art. 43, comma 3, legge fall. ed il termine per la relativa riassunzione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 settembre 2020, n. 18250 - Qualora, durante la pendenza del giudizio, sopraggiunga la morte della parte costituita ed il suo procuratore ometta di dichiarare o notificare l'evento nei modi e nei tempi di cui…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…