CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 21992 depositata il 31 ottobre 2016 – La prescrizione di cui all’art. 2935 c.c. comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto, e quindi agli impedimenti di ordine giuridico e non già a quelli di mero fatto