CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 21996 depositata il 31 ottobre 2016 – Nella nozione di giustificato motivo oggettivo rientrano anche fatti inerenti alla persona del lavoratore, ma incidenti sulla organizzazione aziendale, come il venir meno di determinati requisiti indispensabili per l’esecuzione della prestazione lavorativa, configurandosi una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione