CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 2212 del 6 febbraio 2015 – Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890/82, art. 7, co. 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso