CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 2220 del 4 febbraio 2016

LAVORO – PROCESSO DEL LAVORO – TRASFERIMENTO DELLO STUDIO PROFESSIONALE IN ALTRA SEDE – NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA – TARDIVITA’ DEL RICORSO

La notifica della sentenza effettuata presso il procuratore domiciliatario in luogo diverso da quello indicato in sede di elezione di domicilio, a seguito del trasferimento dello studio professionale in altra sede, è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione previsto dall’art. 326 cod. proc. civ., posto che detta variazione di indirizzo non incide sulla relazione dello studio con la parte interessata e con il procuratore costituito, con la conseguenza che la notifica ivi effettuata soddisfa l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a valutare, nei termini prescritti, l’opportunità dell’impugnazione.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

La Corte di appello di Roma ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dalla P. s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, con la quale era stata respinta l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 244 del 22.1.2004, emesso su richiesta dell’INPGI per la complessiva somma di € 19.777,99.

La Corte, ritenuto applicabile alle controversie in materia di lavoro l’art. 348 c.p.c., ha evidenziato che il difensore della società appellante non era comparso all’udienza di discussione e neppure a quella successiva, appositamente fissata.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la P. s.r.l. sulla base di due motivi. L’INPGI ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c., nei termini rispetto all’udienza dell’8 luglio 2015, all’esito della quale la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo d’ufficio del grado di appello.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché notificato oltre il termine perentorio fissato dall’art. 325, comma 2, c.p.c.. L’INPGI, infatti, ha notificato il 1° ottobre 2010 la sentenza di appello alla P. s.r.l. presso il procuratore costituito, il quale aveva eletto domicilio in Roma nello studio dell’Avv. V. C. (doc. 2 delle produzioni del controricorrente).

Nella relazione di notifica, che la difesa dell’ente ha trascritto nel controricorso, si precisa che l’atto è stato notificato in Via M. n. 125 e ricevuto da persona addetta alla ricezione.

La notificazione è idonea a far decorrere i termini per la impugnazione, giacché “la notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore costituito è equivalente – siccome in grado di soddisfare l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale – alla notificazione al procuratore stesso, prescritta dagli artt. 280 e 170 cod. proc. civ …” (Cass. 11.6.2009 n. 13546).

Non rileva, poi, che la notifica sia stata effettuata in via M. n. 215 e non in via F. n. 19, luogo, quest’ultimo, indicato nell’atto di appello.

Lo stesso difensore della società ricorrente ha depositato il 7.1.2013 certificazione rilasciata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma che attesta l’avvenuto trasferimento dello studio dell’Avv. V. C. da via F. 19 a via M. 215 e da via M. a via S.

Deve essere qui ribadito il principio di diritto già espresso da questa Corte secondo cui “La notifica della sentenza effettuata presso il procuratore domiciliatario in luogo diverso da quello indicato in sede di elezione di domicilio, a seguito del trasferimento dello studio professionale in altra sede, è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione previsto dall’art. 326 cod. proc. civ., posto che detta variazione di indirizzo non incide sulla relazione dello studio con la parte interessata e con il procuratore costituito, con la conseguenza che la notifica ivi effettuata soddisfa l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a valutare, nei termini prescritti, l’opportunità dell’impugnazione.” (Cass. 26.3.2010 n. 7365).

La Corte ha anche precisato che in virtù della prevalenza del dato personale su quello topografico, la notificazione “deve essere effettuata al domicilio reale del procuratore, anche se esso sia mutato e non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte: di modo che, nel caso di elezione di domicilio presso una persona determinata, che assume la veste di domiciliatario, se l’atto sia stato ricevuto direttamente dal domiciliatario, ovvero da una persona addetta al domicilio, la notificazione è valida e, come tale, idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione (Cass. 24.7.2009 n. 17391).

Non incide, inoltre, sulla validità della notificazione la circostanza che la stessa sia stata effettuata in Roma alla Via M. n. 215 il Io ottobre 2010, ossia nei giorni immediatamente successivi al trasferimento dello studio dell’Avv. C. che, secondo la attestazione dell’Ordine, a partire dal 21 settembre 2010 sarebbe stato ubicato sempre in Roma ma alla Via S. n. 15.

All’indirizzo indicato nella relazione di notifica (ossia in Roma alla Via M. n. 215) l’ufficiale giudiziario ha rinvenuto persona addetta alla ricezione degli atti dello studio legale, della quale ha indicato le generalità e la qualifica nella relazione di notifica.

La società ricorrente, alla quale il controricorso è stato tempestivamente notificato il 4 gennaio 2011, nella memoria ex art. 378 c.p.c. ha argomentato unicamente sulla inesistenza della comunicazione della ordinanza del 18 novembre 2008, ma nulla ha dedotto sulla eccepita tardività del ricorso e sulla validità della notificazione della sentenza.

Ne discende che, essendo la notificazione della sentenza mani di persona addetta alla ricezione degli atti, deve ritenersi raggiunto lo scopo della notificazione, consistente nel porre in grado la persona presso la quale il domicilio è stato eletto di informare tempestivamente della notifica colui che lo aveva designato come domiciliatario.

Il ricorso per cassazione notificato solo il 6 dicembre 2010 è, quindi, tardivo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M. 

Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 100,00 per esborsi ed in € 3.000,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge.