CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 22229 del 26 maggio 2016 – L’interruzione della prescrizione verificatasi nei confronti di un imputato di un reato ha effetto, ai sensi dell’art. 161, primo comma, cod. pen., per tutti coloro che hanno commesso il reato, e quindi anche nei confronti di chi, partecipe del reato, non abbia assunto la veste di imputato all’epoca del verificarsi della causa della interruzione.