CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 2255 del 4 febbraio 2016
LAVORO – PROCESSO DEL LAVORO – FACOLTA’ DELL’AMMINISTRAZIONE DI AVVALERSI DEI PROPRI DIPENDENTI NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO – NOTIFICA DELLA SENTENZA AI PROCURATORI DELL’INPS – IMPUGNAZIONE
La notifica della sentenza, come quella della successiva impugnazione (quest’ultima con esclusione del caso in cui la difesa personale o con proprio dipendenti sia limitata al giudizio di primo grado) vanno effettuate nei confronti del funzionario incaricato della difesa, a norma dell’art. 330 cod.proc.civ.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.
2. La Corte di appello di Catanzaro dichiarava inammissibile il gravame svolto dall’I.N.P.S. nei confronti di L.A. e del Ministero dell’economia e delle finanze, per tardività, ritenendo corretta la notifica della sentenza effettuata ai procuratori dell’I.N.P.S., avvocati P. e B., domiciliati presso l’Ufficio legale dell’INPS, in data 24/6/2011, e, conseguentemente, decorso il termine breve d’impugnazione (per essere stato l’atto di appello depositato l’8/9/2011).
3. Avverso tale sentenza l’I.N.P.S. ricorre per cassazione con un motivo.
4. La parte intimata non ha resistito.
5. Con l’unico articolato motivo la parte ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 148, 170, 285, 325, 327, 434 cod. proc. civ., si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto corretta, ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione, la notifica effettuata nelle forme descritte nel paragrafo 1 che precede, benché l’I.N.P.S., nel giudizio di primo grado, non si fosse costituito con i predetti avvocati sibbene con la funzionaria dipendente, Dott.ssa U.M.A.
6. Il motivo è manifestamente fondato.
7. Con riferimento all’assistenza delle Amministrazioni dello Stato da parte di proprio funzionari, questa Corte ha già, da tempo, affermato il principio secondo cui la notifica della sentenza, come quella della successiva impugnazione (quest’ultima con esclusione del caso in cui la difesa personale o con proprio dipendenti sia limitata al giudizio di primo grado) vanno effettuate nei confronti del funzionario incaricato della difesa, a norma dell’art. 330 cod.proc.civ. (cfr. Cass. 23 maggio 2013, n. 12730; id. Cass. 30 gennaio 2009, n. 2528; 22 febbraio 2008, n. 4690).
8. E’ pure vero che nessuna delle decisione richiamate ha espressamente esaminato la situazione posta dalla norma di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6, tuttavia il principio espresso è analogamente applicabile atteso che la previsione in esame, nell’attribuire all’INPS la facoltà di avvalersi dei propri dipendenti nel giudizio di primo grado, non può che essere interpretata, al pari delle disposizioni di analogo contenuto concernenti le Amministrazioni dello Stato (così la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 4, in materia di opposizioni a sanzioni amministrative, il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11 in materia di contenzioso tributario in primo e secondo grado, la L. 14 gennaio 1994, n. 26, art. 6, comma 4, in materia di controversie pensionistiche dinanzi alla Corte dei Conti, la L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 4, comma 3, in materia di contenzioso sul diritto di accesso agli atti amministrativi, il d.l. 30 settembre 2003, n. 269, att. 42 convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, sempre in materia di procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità ai fini del collocamento al lavoro nonché la generale previsione di cui al r.d. 30 ottobre 1933, a 1611, art. 3 che consentiva alle amministrazioni statali, previa intesa con l’Avvocatura dello Stato, di farsi rappresentare da propri funzionari nei giudizi pretorili ed innanzi al conciliatore) nel senso che essa attribuisce, in tal modo, tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine di impugnazione, ancorché tale notificazione si collochi, necessariamente, in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso (si veda, con riferimento al d.l. n. 269 del 2003, art. 42 convertito nella L. n. 326 del 2003, la già citata Cass. n. 12730/2013 e, con riguardo al r.d. n. 1611 del 1933, art. 3, Cass. 10 agosto 2000, n. 10571, secondo cui la notifica non può essere effettuata a soggetto diverso da quello stabilito dalla legge).
9. Né all’applicabilità dell’indicato principio è di ostacolo l’indicazione di una notifica da effettuarsi presso la sede provinciale dell’I.N.P.S. (così il d.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6) atteso che nulla è specificato in ordine alle ulteriori modalità di tale notifica, per le quali soccorrono i principi generali sopra richiamati.
10. Del resto, se la rafia della disposizione è quella “semplificatoria” di consentire all’Istituto di costituirsi “personalmente” a mezzo di propri dipendenti, sono proprio tali dipendenti cui va notificata la sentenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 170, terzo comma, c.p.c.
11. In definitiva, all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, per l’esame del gravame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla stessa Corte d’Appello, in diversa composizione.