CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 22759 del 09 novembre 2016
Svolgimento del processo
Il concessionario del servizio per la riscossione tributi Equitalia Esastri spa notificò a Franco Butturini un avviso di iscrizione ipotecaria per il mancato pagamento di cartelle esattoriale inerenti vari tributi su un immobile destinato a fondo patrimoniale per la famiglia costituito dai coniugi Franco Butturini e Sforza Anna Maria. Il contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia eccependo tra l’altro l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art 170 cc in quanto le unità immobiliari ipotecate erano state già oggetto di conferimento in un fondo patrimoniale costituito per la famiglia e destinato a far fronte solo a debiti contratti per le esigenze familiari La Commissione Tributaria provinciale di Brescia accolse il ricorso con sentenza appellata dalla Concessionaria davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia la quale accolse l’appello e riformò la sentenza di primo grado.Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha proposto ricorso per cassazione Butturini Franco con tre motivi ed Equitalia Esastri spa ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente Butturini Franco lamenta violazione e falsa applicazione degli artt 169-170 cc in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.3 cpc, in quanto il giudice di appello erroneamente ha statuito che “la mera iscrizione di ipoteca non può considerarsi atto dell’esecuzione sui beni del debitore e pertanto non reca pregiudizio ai beni costituenti fondo patrimoniale perché tali beni non vengono sottratti alla disponibilità del fondo.”
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta omessa ed insufficiente motivazione in riferimento all’art. 360 comma l nr. 3 cpc, in relazione alla natura del credito in quanto giudici di appello non hanno svolto alcun accertamento o valutazione circa la presunta inerenza del credito ai bisogni della famiglia.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.50 DPR 602/1973, artt.7 ed 8 legge 212 del 2000 e 26 DPR 602/73 in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, in quanto il giudice di appello ha omesso di motivare in ordine al rigetto di tutte le eccezioni e censure proposte dal ricorrente nell’atto di appello .
Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine al terzo motivo assorbiti gli altri.
Infatti questa Corte, Sez. Unite, nr. 19667 del 18/09/2014 ha stabilito “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.”
Il terzo motivo è quindi fondato in quanto erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto legittima l’iscrizione ipotecaria non preceduta da intimazione e preventiva comunicazione ex art. 77 comma 2 bis sopra citato. Pertanto il ricorso proposto deve essere accolto, posto che la censura è stata riproposta dal contribuente anche nell’atto di costituzione in grado di appello. La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cpc non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con accoglimento del ricorso introduttivo.Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito e del giudizio di legittimità stante l’evolversi della vicenda processuale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il 20/10/2016
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