CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 24418 depositata il 13 giugno 2016 – Il tenore del comma 1 dell’art. 24  del d. lgs. n. 758 del 1994, nel prevedere che “la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall’art. 21, comma 2” è chiarissimo nel fare riferimento anche alla necessità del pagamento quale condizione, unitamente all’adempimento di quanto prescritto, per l’estinzione del reato