CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 25085 depositata il 7 dicembre 2016 – La norma statutaria della società a responsabilità limitata, costituita in data anteriore all’1.1.2004, che prevede la facoltà del Consiglio di amministrazione di delegare le proprie attribuzioni – a eccezione di quelle riservate ex lege esclusivamente all’organo consiliare – ai singoli consiglieri delegati, con esercizio disgiuntivo dei poteri, non si pone in contrasto con norme imperative e precipuamente con l’art. 2475, comma 3, c.c.