CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 25130 depositata il 7 dicembre 2016 – La violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., impone, nel giudizio di cassazione, l’annullamento – anche d’ufficio – delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, ed il conseguente rinvio della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, u.c. c.p.c.