CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 2531 del 9 febbraio 2016
LAVORO – LAVORO SUBORDINATO – DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO – LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE – IN GENERE – SISTEMA DI VIDEO-CONTROLLO IMMEDIATO DELL’ATTIVITA’ DEL LAVORATORE – GARANZIE PROCEDURALI – APPLICABILITA’ – FONDAMENTO
L’utilizzazione da parte del datore di lavoro (nella specie, Poste italiane s.p.a.) di un sistema di rilevazione automatica in tempo reale delle operazioni di sportello, che consenta al responsabile dell’ufficio di visualizzare, a sua discrezione, sul proprio “personal computer” l’attività del singolo lavoratore, integra, ancorché i dati raccolti siano conservati per sole 48 ore, un controllo riconducibile all’art. 4, comma 2, st.lav. (nel testo anteriore alle modifiche di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 151 del 2015), sicché, per l’installazione, è necessario il preventivo accordo con le organizzazioni sindacali.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 20 ottobre 2010 la Corte di appello di Brescia confermava la pronuncia del Tribunale di Bergamo, che aveva dichiarato l’antisindacalita’ dell’installazione, da parte di Poste Italiane s.p.a., presso la filiale di (OMISSIS), del sistema informatico di rilevazione automatica in tempo reale delle operazioni di sportello (“giornale di fondo”), senza l’osservanza della procedura di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 4, comma 2.
La Corte di appello, preliminarmente, respingeva l’eccezione di inammissibilita’ della domanda sollevata da Poste Italiane con riferimento specifico alla procedura “giornale di fondo”, perche’ non inclusa nel ricorso introduttivo. Osservava la Corte che il ricorso ex art. 28 Stat. Lav. recava la descrizione di due sistemi di rilevazione dati, uno relativo alle operazioni di sportello con la clientela, oggetto della dichiarazione di antisindacalita’, l’altro relativo alla gestione code; le allegazioni in fatto erano state, dunque, tempestive ed esaustive. Nel merito, osservava che il sistema informatico di rilevazione automatica delle operazioni di sportelleria era costituito dalla trasmissione in via informatica su un server locale, accessibile solo dall’ufficio di (OMISSIS), di tutti i dati relativi alle varie operazioni con i clienti, destinate ad essere trascritte/stampate sul “giornale di fondo”; la trasmissione riguardava i dati relativi alla natura dell’operazione, al cliente, all’operatore dello sportello ed era finalizzata alla gestione della contabilita’ giornaliera, che a sua volta consentiva, in caso di errore, di individuare l’operatore che lo aveva effettuato; il responsabile dell’ufficio poteva, in qualsiasi momento e in tempo reale, visualizzare sul suo personal computer le operazioni che venivano eseguite agli sportelli e seguirle a video; in tal modo il superiore gerarchico poteva controllare minuto per minuto l’attivita’ prestata da ogni singolo addetto allo sportello e il suo rendimento, le incertezze nell’eseguire le operazioni e i tempi di esecuzione. Si era in presenza di un sistema adottato per soddisfare esigenze aziendali, ma che consentiva anche il controllo a distanza dei lavoratori, sistema per il quale occorreva osservare la procedura di cui all’art. 4 citato, che non impedisce l’iniziativa del datore di lavoro e le innovazioni tecnologiche in caso di mancato accordo, ma semplicemente impone una verifica, prima in sede sindacale e poi eventualmente con l’Ispettorato del lavoro, degli impianti,delle apparecchiature e dei sistemi che consentono il controllo a distanza per evitare un uso degli stessi in violazione dei diritti di liberta’ e riservatezza dei lavoratori.
Per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane propone ricorso affidato a due motivi. Resistono con controricorso le oo.ss. SLP CISL, SLC CGIL e UIL Poste. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si ripropone l’eccezione di inammissibilita’ della domanda. Nella fase monitoria, le oo.ss. ricorrenti non avevano svolto alcuna eccezione con riferimento a sistemi informatici diversi da quello relativo alla gestione delle code, lasciando intendere che solo a tale sistema fosse da riferire il denunciato carattere antisindacale della condotta datoriale.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 4. Si deduce che il comma 2 di tale norma fa espresso riferimento ad “impianti e apparecchiature di controllo”; presupposto dell’operativita’ della prescrizione e’ pertanto la natura tout court di strumento di sorveglianza che, nel caso del “giornale di fondo”, e’ del tutto assente. Tale strumento e’ utilizzato – come prospettato negli atti di parte ed emergente anche dall’istruttoria – per la verifica e la tenuta della contabilita’, ma non e’ impiegato per il controllo della prestazione lavorativa, ne’ tanto meno del comportamento del dipendente nel corso delle operazioni e durante l’orario di lavoro; esso e’ diretto ad evitare errori od omissioni e a rimediare alle conseguenze di essi, senza implicare alcuna ingerenza nella privacy e nella sfera personale del dipendente, ne’ comportare controlli occulti sul suo comportamento. Il ricorso e’ infondato.
La questione che si pone e’ se sia legittima l’installazione, da parte di Poste Italiane, presso una filiale, del sistema informatico “giornale di fondo”, di rilevazione automatica in tempo reale delle operazioni di sportello, senza l’osservanza della procedura di consultazione di cui all’art. 4 Stat. Lav..
Occorre premettere che la fattispecie e’ regolata ratione temporis dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 4, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, art. 23, attuativo della L. 10 dicembre 2014, n. 183, art. 1, comma 7, lettera f), recante “il criterio di delega relativo alla revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro”.
Quanto al primo motivo, deve osservarsi che il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non e’ tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale (Cass. n. 26159 del 2014; v. pure 23794 del 2011, n. 3012 del 2010, n. 19331 del 2007). D’altra parte, l’interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di la’ delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall’istante con il ricorso all’autorita’ giudiziaria (S.U. n. 10840 del 2003). Inoltre, anche nel processo del lavoro, l’interpretazione della domanda rientra nella valutazione del giudice di merito e non e’ censurabile in sede di legittimita’ ove motivata in modo sufficiente e non contraddittorio (Cass. 12944 del 2012).
Nel caso in esame, la Corte di appello ha dato conto, con motivazione congrua e non illogica, che il ricorso introduttivo recava la descrizione di entrambi i sistemi informatici di rilevazione dati ed ha ritenuto che la domanda di accertamento dell’antisindacalita’, complessivamente considerata, avuto riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, includesse entrambe le procedure informatiche adottate presso la Filiale di (OMISSIS), dirette a rilevare, insieme ai dati relativi alle varie operazioni con i clienti, le modalita’ operative del singolo addetto allo sportello. Il secondo motivo e’, invece, inammissibile.
Esso muove da una ricostruzione l’attuale del tutto parziale rispetto a quella risultante dalla sentenza impugnata, neppure specificamente impugnata in ordine al suo iter motivazionale. La censura risulta avulsa da tale ricostruzione e dunque, nella sostanza, non pertinente rispetto al decisum (art. 366 c.p.c.,n. 4), non avendo colto la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza.
Questa ha infatti rappresentato, alla stregua delle risultanze istruttorie, ossia secondo un apprezzamento dei fatti di competenza del giudice di merito (e neppure censurato nella specie), che il responsabile dell’ufficio poteva, in qualsiasi momento e in tempo reale, visualizzare sul suo personal computer le operazione che venivano eseguite agli sportelli e seguirle a video.
La possibilita’ di una visualizzazione delle operazioni del dipendente in qualsiasi momento il direttore ritenesse opportuno procedervi, faceva ricadere il genere di controllo nella previsione di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 4, comma 2, procedura che nella specie non e’ stata osservata, come e’ incontestato in giudizio. Si era difatti in presenza di un sistema adottato per soddisfare esigenze aziendali, ma che consentiva anche il controllo a distanza dei lavoratori addetti allo sportello.
La soluzione interpretativa seguita dalla Corte di appello e’ del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte formatasi nella vigenza del testo originario dell’art. 4 Stat. Lav., ora sostituito dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, art. 23.
E’ stato affermato da questa Corte che l’art. 4 “fa parte di quella complessa normativa diretta a contenere in vario modo le manifestazioni del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro che, per le modalita’ di attuazione incidenti nella sfera della persona, si ritengono lesive della dignita’ e della riservatezza del lavoratore” (Cass., 17 giugno 2000, n. 8250), sul presupposto “espressamente precisato nella Relazione ministeriale – che la vigilanza sul lavoro, ancorche’ necessaria nell’organizzazione produttiva, vada mantenuta in una dimensione umana, e cioe’ non esasperata dall’uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro” (Cass., n. 8250/2000, cit., principi poi ribaditi da Cass., 17 luglio 2007, n. 15892, e da Cass., 23 febbraio 2012, n. 2722). Il potere di controllo del datore di lavoro deve dunque trovare un contemperamento nel diritto alla riservatezza del dipendente, ed anche l’esigenza, pur meritevole di tutela, del datore di lavoro di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti non puo’ assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignita’ e riservatezza del lavoratore (v. da ultimo, Cass. 10955 del 2015; v. pure Cass. 16622 del 2011).
D’altra parte, la stessa societa’ ricorrente ha dato atto della differenza tra la previsione del comma 1 e quella di cui al comma 2 di tale norma, consistente nel fatto che nel primo caso il datore di lavoro pone in essere forme di controllo diretto ed esclusivo dell’attivita’ lavorativa, mentre nel secondo installa apparecchiature ed impianti per finalita’ lecite, individuate nelle esigenze della produzione, della sicurezza e dell’organizzazione, che pero’ nei fatti consentono il controllo dell’attivita’ lavorativa, anche potenziale. Il fatto – prospettato nel ricorso – secondo cui la possibilita’ della sorveglianza a distanza sarebbe, nel caso di specie, del tutto accidentale, ipotizza il carattere involontario della captazione dati, del tutto esclusa dalla sentenza impugnata, che invece ha bene evidenziato come il direttore della filiale potesse procedervi ad libitum, anche se la conservazione dei relativi dati sarebbe stata limitata nel tempo (48 ore).
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese del giudizio di legittimita’, poste a carico del soccombente, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
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