CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 26031 del 16 dicembre 2016
IRAP – Attività non autonomamente organizzata
Ritenuto in fatto
1. G H, dottore commercialista, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello del contribuente, è stata confermata la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per IRAP relativa all’anno 2000. Il giudice d’appello ha affermato che i compensi del contribuente provengono (oltre che dall’attività di membro di diversi collegi sindacali) dall’attività di collaboratore di diversi studi commerciali, della cui struttura organizzativa egli ha fatto uso.
2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446 del 1997 e formula il quesito se costituisca presupposto per l’applicazione dell’IRAP l’esercizio di un’attività di consulenza da parte di un professionista presso strutture autonomamente organizzate appartenenti e facenti capo ad altri professionisti, anche per quanto attiene alla direzione ed alla responsabilità.
Il motivo è fondato, alla stregua del consolidato principio in virtù del quale, in tema di IRAP, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall’applicazione dell’imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, situazione che ricorre quando il contribuente non sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, ma risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse (tra le tante, Cass. nn. 18749 e 25311 del 2014).
2. Resta assorbito il secondo motivo.
3. Pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.
4. Si ravvisano giusti motivi, in considerazione dell’epoca in cui la citata giurisprudenza si è consolidata, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 22 luglio 2016.