CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 26095 del 30 dicembre 2015

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 24/04/08 depositata il 7 aprile 2008 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, rigettato l’appello del Comune di Roma, confermava la decisione n. 167/09/04 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva accolto i due riuniti ricorsi proposti da R. C. avverso distinti avvisi di accertamento ICI n 100091086 2000 2001 relativi <a due unità immobiliari site in Roma Largo dell’Olgiata n. 15».

Contro la sentenza della CTR, il Comune proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La contribuente non si costituiva.

Diritto

1. Il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo posta direttamente dal difensore del Comune, in questo senso autorizzato dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza. Ma agli atti causa è stata soltanto prodotta la prova della spedizione della raccomandata. Cosicché, in mancanza di deposito dell’avviso di ricevimento della stessa, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile (Cass. sez. trib. n. 426 del 2013; Cass. sez. I n. 8223 del 2012).

2. In assenza di avversaria costituzione, non deve farsi luogo ad alcun regolamento di spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015