CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 26109 del 30 dicembre 2015
Svolgimento del processo
In seguito al sequestro di capi di abbigliamento con marchi contraffatti operato nei confronti di G. E., l’Ufficio di Brescia della Agenzia delle Entrate, rilevato che il contribuente non aveva istituito e tenuto i libri contabili obbligatori, determinava ai fini IVA, IRPEF ed IRAP per l’anno 1999, con metodo induttivo, il reddito d’impresa, imputando a maggiori ricavi anche gli importi dei versamenti e dei prelievi -non altrimenti giustificati- rilevati su conti bancari intestati al contribuente o sui quali questi era delegato ad operare, dedotti i costi inerenti l’esercizio dell’attività commerciale quantificati forfetariamente in misura pari al 50% dei ricavi. La decisione di primo grado, favorevole al contribuente, era riformata in grado di appello dalla Commissione tributaria della regione Lombardia che, con sentenza 15.1.2009 n. 12, accogliendo l’appello principale dell’Ufficio e rigettando l’appello incidentale del contribuente, riteneva fondata la pretesa, ma nel minore importo liquidato sulla ridotta base imponibile costituita soltanto dai versamenti e non anche dai prelievi rilevati sui predetti conti bancari, avendo la parte dimostrato che tra le passività del conto corrente alcune erano afferenti a spese di natura personale.
La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione dalla Agenzia delle Entrate che ha dedotto tre motivi concernenti vizi di error in judicando, error in procedendo e vizio di motivazione.
Il contribuente non ha svolto difese.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
Occorre premettere che, relativamente all’onere posto a carico del notificante di depositare in giudizio l’avviso di ricevimento della notifica eseguita a mezzo posta, costituisce principio ripetutamente affermato da questa Corte quello secondo cui la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982 n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr. Corte cass. sez. lav. 24.7.2007 n. 16354). Pertanto, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.), con la conseguente inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio -in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte-, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione (cfr. Corte cass. sez. lav. 29.3.1995 n. 3764; id. H sez. 18.7.2003 n. 11257; id. I sez. 10.2.2005 n. 2722 —con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione-; id. V sez. 8.5.2006 n. 10506, con riferimento alla notifica dell’atto di appello; vedi sez. lav. 24.7.2007 n. 16354). Tuttavia, la parte può domandare di essere rimessa in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ. (norma attualmente inserita nell’art. 153co2 c.p.c. in seguito alla novella della legge n. 69/2009), per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivata nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dall’art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982 (cfr. Corte cass. SU 14.1.2008 n. 627, con riferimento al giudizio di cassazione; cfr. da ultimo Corte cass. Il sez. ord. interi. 4.1.2011 n. 98).
I principi affermati, che escludono, nel caso specificamente indicato, un vizio di nullità della notifica, precludendo l’applicabilità degli istituti della “rinnovazione” dell’atto ex art. 291 c.p.c. e della “sanatoria” dell’atto nullo ex art. 156co3 c.p.c. (cfr. Corte cass. sez. lav. 24.7.2007 n. 16354), presuppongono, in ogni caso, una difformità dal modello legale nel quale deve iscriversi la notificazione, che non può essere ricondotta al vizio radicale di “inesistenza” del procedimento notificatorio (quale fattispecie neppure astrattamente riconducibile al parametro legale), ma che deve, piuttosto, identificarsi con il difettoso completamento della sequenza procedimentale (idest: con il mancato “evento finale” della conoscenza -o della conoscibilità legale- dell’atto da parte del destinatario) per il resto del tutto conforme alla descrizione del paradigma legale.
L’accertamento della esistenza/inesistenza dell’evento conclusivo del procedimento notificatorio, pertanto, viene a riverberare esclusivamente sul piano probatorio (come è dato desumere anche dalla disposizione dell’art. 4co3 legge 20.11.1982 n. 890 secondo cui l’avviso di ricevimento è -prova” della notificazione) in quanto concerne la dimostrazione di un fatto, e cioè che il procedimento notificatorio abbia realizzato lo scopo dallo stesso perseguito che è quello di portare a conoscenza del destinatario l’atto notificato, con la conseguenza che la mancata produzione dell’avviso (cartolina AR) non spiega alcun effetto preclusivo alla arnmissibilità del ricorso nel caso in cui la parte cui l’atto era diretto si sia ritualmente costituita in giudizio, e ciò non perchè viene in questione l’effetto sanante di un vizio di validità od irregolarità della notifica (art. 156 co3 c.p.c.), come si è detto non applicabile al caso di specie, sibbene in quanto la costituzione in giudizio del destinatario della notifica, risolvendosi nella dimostrazione dello stesso fatto oggetto di prova, viene ad assolvere il notificante dal relativo onere probatorio (rendendo superfluo il deposito dell’avviso di ricevimento).
Deve pertanto essere condiviso il principio affermato da Corte cass. sez. lav. 24.7.2007 n. 16354 secondo cui “l’omessa produzione di tale avviso, non incidendo sulla validità della notifica, non ammette il meccanismo di rinnovazione di cui all’art. 291 cod. proc. civ. maneppure impedisce che l’intimato, costituendosi, provi che la consegna è realmente avvenuta… “, rimanendo in conseguenza confinata la sanzione della inammissibilità del ricorso per mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento alla sola ipotesi in cui la parte destinataria della notifica non si sia costituita in giudizio, atteso che solo in tal caso rimane, infatti, definitivamente preclusa al Giudice la possibilità di verificare la effettiva e valida costituzione del contraddittorio (cfr. Corte cass. n. 11257/2003 cit.).
Nella specie il difensore della parte ricorrente si è limitato ad allegare il ritardo dell’Ufficio postale nella restituzione della cartolina AR relativa all’atto consegnato all’Ufficiale giudiziario in data 26.2.2010 per la notifica ai sensi dell’art. 149 c.p.c., ma nulla ha provato in ordine alla tempestiva attivazione presso l’Amministrazione postale per avere conoscenza dell’esito della notifica, né ha dedotto la esistenza di obiettive circostanze di fatto tali da impedire, nonostante l’impiego della normale diligenza, la tempestiva richiesta del duplicato dell’avviso di ricevimento, e dunque non ha fornito valide ragioni giustificative della omessa ripresa del procedimento notificatorio mediante iniziativa diretta del richiedente in un ragionevole lasso di tempo e comunque in tempo utile rispetto alla trattazione del ricorso alla data fissata per la pubblica udienza. Il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile non dovendo procedersi a liquidazione delle spese di lite in considerazione della contumacia della società intimata.
P.Q.M.
La Corte : – dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio 10.12.2015
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