CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 26116 depositata il 30 dicembre 2015
Svolgimento del processo
Sulla base di p.v.c. avente ad oggetto operazioni commerciali con società fornitrici di beni non operative ed operazioni inesistenti, venne notificato a B. M. avviso di accertamento con cui si determinavano le imposte IRPEG e ILOR per l’anno 1998 e si irrogavano due sanzioni a carico della società I.S.S. s.r.l. e del B. in via solidale quale presunto autore materiale delle violazioni. Il ricorso di B. M., con cui si dedusse la mancata allegazione all’atto impositivo del p.v.c., venne accolto dalla CTP. L’appello dell’Agenzia delle Entrate venne accolto dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio sulla base della seguente motivazione.
“L’Agenzia ha dimostrato, producendo gli atti, la notifica alle parti interessate, che quindi erano a conoscenza della pretesa erariale. Pur non avendo allegato tale documentazione in primo grado tuttavia il legale rappresentante ne era a conoscenza, risultando altresì legale rappresentante delle altre n. 10 società fornitrici delle fatture fittizie per operazioni inesistenti, quali società non operative che fatturavano circa mezzo miliardo di lire ciascuna all’anno. Pertanto le motivazioni addotte dal contribuente circa la non conoscenza dei fatti suddetti è ampiamente superata dai fatti suddetti…la mancata allegazione del p.v.c. non è causa di nullità”.
Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42 d.p.r. n. 600/1973, 21 septies I. n. 241/1990, 7 I. n. 212/2000, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Osserva il ricorrente che il p.v.c., cui l’atto impositivo rinviava, non era stato allegato all’atto impositivo, né altrimenti notificato al contribuente, essendo questi cessato dalla carica di amministratore.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa erronea applicazione degli artt. 39 e 42 d.p.r. n. 600/1973. Osserva il ricorrente che il p.v.c., redatto nei confronti di un soggetto terzo, la società, non era stato notificato anche al soggetto obbligato in via solidale, che pertanto non poteva averne ragionevolmente conoscenza, determinandosi così l’invalidità dell’atto impositivo. Con il terzo motivo si denuncia violazione dei principi del giusto processo. Osserva il ricorrente che, stante la mancata produzione in primo grado del p.v.c., era stato violato il diritto di difesa del contribuente ed il principio del contraddittorio e del giusto processo, e l’Amministrazione finanziaria era venuta meno al proprio onere probatorio.
I motivi, da valutare unitariamente stante il vincolo di connessione, sono inammissibili. Le censure muovono da un presupposto di fatto, la mancata notifica al contribuente del p.v.c., rispetto al quale non vi è un corrispondente accertamento della CTR. Quest’ultima, in modo divergente sul piano del merito rispetto a quanto assunto nei motivi di ricorso, ha accertato “la notifica alle parti interessate, che quindi erano a conoscenza della pretesa erariale”. Costituendo questione centrale del giudizio la mancata allegazione del p.v.c. all’atto impositivo, e, per quanto dedotto dal ricorrente, la mancata notifica al contribuente dello stesso p.v.c., deve intendersi che la notifica di cui si fa menzione nella motivazione della sentenza impugnata è la notifica del p.v.c.. Ed infatti subito dopo la CTR sottolinea che, pur non risultando l’allegazione della documentazione in primo grado, il contribuente ne era a conoscenza in qualità di legale rappresentante delle “società non operative”. La conclusione di merito della CTR, non sindacabile nella presente sede se non per vizio motivazionale, è dunque nel senso dell’avvenuta notifica del p.v.c. al contribuente (da cui l’ulteriore conclusione che “la mancata allegazione del p.v.c. non è causa di nullità”). Le censure del ricorrente restano così estranee alla ratio decidendi della decisione impugnata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in euro 6.669,00 per compenso, oltre le spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 10 dicembre 2015
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