CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 26130 depositata il 2 novembre 2017
STUDI DI SETTORE – MOTIVAZIONE – FATTISPECIE
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 26 giugno 2015 la Commissione tributaria regionale della Calabria accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 232/7/05 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria che aveva accolto il ricorso di L.V. contro l’avviso di accertamento IRAP, IRPEF, IVA 2001. La CTR osservava in particolare che le pretese fiscali portate dall’atto impositivo impugnato trovavano piena legittimita’ e fondamento nelle correlative disposizioni legislative. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo quattro motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – la ricorrente denuncia la nullita’ della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.
La censura e’ fondata.
Va infatti ribadito che:
– “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/
2004, Rv. 629830);
– “La motivazione e’ solo apparente, e la sentenza e’ nulla perche’ affetta da “error in procedendo”, quando, benche’ graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perche’ recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le piu’ varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01).
La sentenza impugnata corrisponde paradigmaticamente alle patologie motivazionali categorizzate nei citati arresti giurisprudenziali, essendo cosi’ “motivata”: “L’ufficio ha operato nel rispetto delle disposizioni di legge istitutive degli studi di settore; l’accertamento fondato sugli studi di settore e’ pienamente legittimo e trova conferma nel D.L. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 62 bis e 62 sexies gia’ citari convertito con modificazione nella L. 20 ottobre 1993, n. 427; nella fattispecie l’ufficio ha proceduto, utilizzando lo studio di settore applicabile all’attivita’ professionale di ragioniere, all’accertamento dei maggiori compensi determinati presuntivamente, ai sensi del gia’ citato D.L. n. 331 del 1993, art. 62 ai fini delle imposte IRPEF-IVA-IRAP. Per i motivi sopra esposti il Collegio accoglie l’appello”.
Trattasi all’evidenza di una “pseudo motivazione”, del tutto “apparente”, sicuramente al di sotto del “minimo costituzionale”. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo, assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Motivazione semplificata.