CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 27047 depositata il 1° luglio 2016 – L’obbligo di prevenzione gravante sulla parte datoriale si estende agli incidenti derivanti da negligenza, imprudenza e imperizia dell’infortunato, rimanendo esclusa la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell’obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo