CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 27165 depositata il 4 luglio 2016 – Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dall’art. 92 del d.lgs. 81/2008, ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative