CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 27808 depositata il 22 novembre 2017 – Il termine per l’esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL stabilito dagli artt. 83 e 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (di dieci o quindici anni, rispettivamente, per gli infortuni e le malattie professionali) non è di prescrizione o di decadenza, ma opera sul piano sostanziale