CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 27940 depositata il 23 novembre 2017
RETRIBUZIONE – SENTENZA FAVOREVOLE AL LAVORATORE – TRANSAZIONE – IMPUGNAZIONE – SUSSISTE
RILEVATO IN FATTO
che con sentenza pubblicata il 10.11.11 la Corte d’appello di Reggio Calabria, in totale riforma della sentenza n. 1483/09 del Tribunale di Palmi (di parziale accoglimento), rigettava integralmente la domanda di N.G. intesa ad ottenere la condanna di Ferrovie della Calabria S.r.l. al pagamento dell’importo di Euro 29.476,97 a titolo di differenze retributive spettantigli in ragione del superiore inquadramento contrattuale (di coordinatore movimento e traffico dal 1.8.93 al 31.12.99 e di coordinatore di esercizio dal 1.1.2000) riconosciutogli dalla precedente sentenza n. 1250/04 emessa dallo stesso Tribunale di Palmi;
che secondo i giudici d’appello la domanda del lavoratore era preclusa da una transazione sul medesimo titolo intervenuta fra le parti posteriormente (il 27.9.05) alla suddetta sentenza n. 1250/04;
che tale transazione – sempre secondo la Corte di merito – non era impugnabile ex art. 2113 c.c., avendo ad oggetto diritti ormai accertati giudizialmente rispetto ai quali era da considerarsi venuta meno la situazione di debolezza contrattuale del lavoratore, con conseguente inapplicabilita’ della citata norma codicistica, considerato altresi’ il carattere disponibile del diritto alle differenze retributive;
che per la cassazione della sentenza ricorre N.G. affidandosi a cinque motivi;
che Ferrovie della Calabria S.r.l. resiste con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2113 c.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto inapplicabile l’impugnazione della transazione ai sensi della norma citata, nonostante che essa sia preclusa unicamente nei casi di cui all’ultimo comma della disposizione medesima; del pari erronea – prosegue il ricorso – e’ l’affermazione della Corte territoriale secondo cui la summenzionata sentenza n. 1250/04, oltre a far venir meno la situazione di debolezza contrattuale del lavoratore, avrebbe trasformato in disponibili i diritti indisponibili (alla retribuzione proporzionata a qualita’ e quantita’ del lavoro svolto) di cui all’art. 36 Cost.;
che con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha negato il diritto alle differenze retributive, maturate anteriormente al settembre ottobre 2004, in base all’erronea supposizione che la sentenza n. 1250/04, con cui il Tribunale di Palmi aveva accertato il diritto ai superiori inquadramenti contrattuali, avesse natura costitutiva anziche’ meramente dichiarativa;
che con il terzo motivo ci si duole di vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata disatteso la domanda di risarcimento del danno da demansionamento in base all’erroneo assunto che le circostanze di fatto a tal fine allegate in ricorso sarebbero state tanto marginali da far escludere un mutamento apprezzabile e significativo dello stile di vita e, come tale, meritevole di tutela; inoltre, prosegue il ricorso, la Corte territoriale non ha valutato in maniera comparativa le mansioni svolte prima e dopo il demansionamento;
che analoga doglianza viene fatta valere con il quarto motivo sotto forma di denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., nonche’ di omessa motivazione;
che con il quinto motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in quanto l’accoglimento del gravame avrebbe dovuto comportare la condanna di Ferrovie della Calabria S.r.l. alle spese di lite;
che il primo motivo e’ fondato: se e’ vero che la ratio dell’art. 2113 c.c., risiede nella tutela della parte contrattualmente debole del rapporto di lavoro, e’ del pari vero che la norma in oggetto non consente al giudice di valutare volta per volta se e in che misura tale condizione di debolezza sia venuta meno;
che neppure puo’ dirsi che l’accertamento giudiziale d’un dato diritto elimini o riduca tale condizione, giacche’ nel corso del rapporto il lavoratore puo’ anche essere indotto a rinunciare ad azionare il titolo esecutivo (o – come nel caso di specie – ad avvalersi d’una precedente sentenza di condanna generica) per timore di conseguenze pregiudizievoli nel prosieguo del rapporto medesimo;
che l’affermazione della sentenza impugnata non e’ suffragata dalla giurisprudenza richiamatavi, atteso che Cass. n. 2734/04 statuisce – invece – l’applicabilita’ dell’art. 2113 c.c., alle rinunce o transazioni aventi ad oggetto qualsiasi diritto di natura retributiva o risarcitoria del lavoratore e Cass. n. 4502/07 stabilisce l’esatto contrario di quanto suppone la Corte di merito, ossia che anche un diritto riconosciuto in sentenza e’ un diritto sottoposto alla disciplina dell’art. 2113 c.c., che non diviene diverso sol perche’ accertato dal giudice (l’unica differenza e’ nel regime di prescrizione, che per l’actio iudicati e’ sempre decennale anche a fronte di crediti originariamente suscettibili di prescrizione in un termine inferiore);
che l’accoglimento del primo mezzo importa l’assorbimento del secondo e del quinto;
che il terzo e il quarto mezzo sono infondati: affinche’ possa parlarsi di demansionamento deve verificarsi un peggioramento nelle mansioni di fatto espletate, non una mera mancata applicazione del superiore livello in ipotesi spettante;
che cio’ vale per la domanda risarcitoria dell’odierno ricorrente riferita al periodo anteriore all’accertamento giudiziale di cui alla citata sentenza n. 1250/04 del Tribunale di Palmi, secondo quel che emerge dalla pronuncia impugnata;
che per il periodo successivo deve convenirsi con la Corte territoriale la’ dove rileva, a monte, che sostanzialmente il lavoratore non lamenta neppure un vero e proprio demansionamento, ma semplicemente il mancato riconoscimento d’un ruolo preminente rispetto a quello degli altri e meno anziani coordinatori di esercizio assegnati alla sede di (OMISSIS);
che, in conclusione, va accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo e del quinto, rigetto delle restanti censure e cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Messina;
che il giudice di rinvio dovra’ pronunciarsi sulle differenze retributive invocate dall’odierno ricorrente in ragione del superiore inquadramento contrattuale (di coordinatore movimento e traffico dal 1.8.93 al 31.12.99 e di coordinatore di esercizio dal 1.1.2000) riconosciutogli dalla precedente sentenza n. 1250/04 emessa dal Tribunale di Palmi e, infine, dovra’ provvedere al governo delle spese.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti il secondo e il quinto, rigetta le restanti censure, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Messina, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
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