CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 2825 del 12 febbraio 2016
LAVORO – PREVIDENZA – INPS – INDENNITA’ DI MOBILITA’ – MANCANZA DEL REQUISITO DEL NUMERO DEI DIPENDENTI
Ai fini della valutazione del requisito numerico necessario ai sensi dell’art. 24 della L. 223/1991 per accedere alla procedura di mobilità, rileva l’intenzione del datore di lavoro che occupi più di 15 dipendenti di procedere all’effettuazione di almeno 5 licenziamenti nel corso di 120 giorni, essendo invece irrilevante il numero dei lavoratori effettivamente licenziati.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 13/1-2/4/2009 la Corte d’Appello di Venezia ha confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da M.G. e M.T.B. nei confronti dell’Inps, diretta a ottenere l’indennità di mobilità ai sensi della L. 223/91. I predetti assumevano di aver lavorato presso la società D. spa e il M. anche presso la R. s.r.l., società entrambe fallite, e di essere stati licenziati dal curatore nel luglio 1996. Aggiungevano che l’Inps aveva loro negato il diritto all’indennità di mobilità per mancanza presso dette società del requisito del numero dei dipendenti; che, però, le società, unitamente alla L., anch’essa fallita, costituivano un’unica entità imprenditoriale, come accertato in sede di procedimento ex art. 700 c.p.c., accedente a giudizio conclusosi con la conciliazione tra i lavoratori e la curatela fallimentare.
2. I giudici del merito, nell’accogliere la domanda, evidenziavano altri indizi significativi dell’esistenza di un gruppo societario con oltre quindici dipendenti, quali la presenza di un unico presidente del consiglio di amministrazione, di un medesimo collegio sindacale, della medesima sede sociale.
3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Inps con unico motivo, illustrato con memorie. Resistono I lavoratori con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1, c. 1, 3 c.1 e 3, 16 c. 1 e 2 e 24 della L. del 1991 n. 223 (art. 360 n. 3 c.p.c.). Osserva che la decisione impugnata non è conforme ai principi vigenti in materia di rilievo del gruppo «impresa ai fini previdenziali, ambito nel quale la titolarità delle obbligazioni rimane in capo alle singole società datoriali.
2. Il ricorso difetta di autosufficienza. Ed invero, a fronte di una decisione fondata sul tema della idoneità del materiale probatorio disponibile a giustificare il requisito numerico posto a base del diritto controverso, l’Istituto propone altra questione, attinente a tutt’altro tema (conformità ai principi in tema di rilievo del gruppo d’impresa ai fini previdenziali), senza tuttavia allegare il fondamento documentale, né fornire indicazioni per il reperimento nel fascicolo dei documenti (primi tra tutti gli atti di parte del giudizio di primo grado), dai quali evincere che la questione sollevata in sede di ricorso per cassazione fosse stata già prospettata nelle fasi di merito. Va richiamato in proposito il principio, dal quale questa Corte non ha motivo di discostarsi, in forza del quale “qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza Impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione” (Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013, Rv. 627975).
3. Per le ragioni indicate il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità sostenute dai controricorrenti, liquidate in € 100,00 per esborsi e in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
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