CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 2967 de 3 febbraio 2017
Svolgimento del processo
Con sentenza del 6.10 – 10.12.2010 la Corte d’appello di Salerno ha rigettato l’impugnazione di Mogano Anna Maria avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che le aveva respinto la domanda, proposta nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti, volta all’accertamento del diritto a mantenere l’iscrizione presso tale ente per le annualità 1987, 1989, 1990, 1991, 1993, 1996 , 1997, 1998, 1999 e 2000, rispetto alle quali il Consiglio di Amministrazione della stessa Cassa aveva deliberato nei suoi riguardi l’annullamento per carenza di esercizio continuativo della prestazione professionale. Nel rigettare l’impugnazione della Mogano la Corte territoriale ha osservato che era da escludere che potessero ravvisarsi elementi di illegittimità nell’esercizio del potere di verifica della Camera dei commercialisti, così come era da escludere che sussistessero i presupposti per la richiesta disapplicazione del contestato atto di revisione e di annullamento dell’iscrizione per le suddette annualità, fermo restando che l’esercizio del potere in oggetto non era sottoposto a termini di decadenza. Per la cassazione della sentenza ricorre la Mogano con un solo motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Resiste con controricorso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti.
Motivi della decisione
Con un solo motivo la ricorrente denunzia i seguenti vizi dell’impugnata sentenza:- Omessa e carente motivazione in ordine ai motivi di censura; contraddittorietà ed irrazionalità della motivazione; violazione dell’art. 22 della legge n. 21/1986 e successive modifiche, oltre che del deliberato del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti resa in data 24.6.1994 e di quelli successivamente adottati dal medesimo organo; violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione e dei principi generali del legittimo affidamento, della certezza del diritto, della buona fede, della trasparenza e della correttezza comportamentale; violazione del d.lgs n. 509/1994. In sostanza la ricorrente contesta in radice il potere della Cassa di previdenza di deliberare in ordine all’annullamento della sua iscrizione in relazione alle annualità sopra indicate per ritenuta carenza di esercizio continuativo della prestazione professionale, deducendo al riguardo l’intervenuta decadenza della stessa Cassa dalla facoltà di esercitare un tale potere. A tal proposito la ricorrente osserva che il Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, attuativo della norma di cui all’art. 22, comma 1, della legge 29.1.1986 n. 21, prevedeva nel deliberato di cui all’allegato “A” che l’accertamento della sussistenza del requisito dell’esercizio professionale doveva avvenire con periodicità quinquennale e, comunque, prima dell’erogazione dei trattamenti previdenziali ed assistenziale sulla base di prefissati criteri individuati nello stesso provvedimento. Di conseguenza la ricorrente imputa alla Cassa di previdenza la tardività dell’accertamento compiuto nei suoi confronti con riferimento ad annualità di esercizio della professione di molto antecedenti al quinquennio previsto per le verifiche di competenza dell’ente convenuto in giudizio. Aggiunge la ricorrente che nel caso in cui non si ravvisasse la sussistenza di un limite temporale all’esercizio del potere della Cassa previdenziale di emettere atti di annullamento delle annualità di iscrizione, in corrispondenza del limite temporale all’attività di accertamento previsto dal regolamento, si creerebbero inevitabilmente le condizioni concretizzanti le violazioni di legge sopra denunziate.
Il motivo è infondato.
Anzitutto, ai sensi dell’art. 22, comma 3, della legge. n. 21 del 1986, la Cassa accerta “la sussistenza del requisito dell’esercizio della professione.., periodicamente e comunque prima dell’erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali” effettuando “all’atto della domanda di pensione”, controlli (v. art. 20 stessa legge) finalizzati ad accertare la “corrispondenza tra le comunicazioni inviatele)… e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume di affari… (degli) ultimi quindici anni”, anche per “conoscere elementi rilevanti quanto all’iscrizione e alla contribuzione”. Orbene, è agevole rilevare che il precedente art. 20 espressamente attribuisce alla Cassa un potere di controllo (esercitato attraverso la richiesta di fornire documenti e compilare questionari) su “elementi rilevanti quanto all’iscrizione e alla contribuzione” e che l’eventuale mancata collaborazione da parte dell’interessato (che non risponda entro 90 giorni dalla richiesta) importa sospensione del trattamento pensionistico. D’altronde, negandosi alla Cassa qualsivoglia verifica proprio nel momento in cui deve erogare il trattamento di maggior impegno economico (quello pensionistico), si perverrebbe ad un singolare esito interpretativo: nessuno potrebbe più verificare il continuativo esercizio della professione di dottore commercialista, che pur costituisce, in realtà, un autonomo requisito per l’iscrizione non solo all’albo, ma anche alla Cassa (v. artt. 2 L. n. 100 del 1963 e L. n. 21 del 1986, art. 22). Il suo accertamento non avviene una volta per tutte, ma va reiterato nel corso del tempo, se è vero come è vero che ai sensi della L. n. 21 del 1986, art. 22, comma 3 cit. la Cassa ne effettua controlli periodici “e comunque prima dell’erogazione dei trattamenti previdenziali ed assistenziali”. Si è, altresì, affermato (Cass. sez. lav. n. 7830 del 15.4.2005) che “ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, atteso che – secondo l’art.itAi) 22, comma terzo, della legge n. 21 del 1986 – l’accertamento del requisito dell’esercizio della professione deve essere compiuto dalla Cassa periodicamente e, comunque, prima dell’erogazione dei trattamenti previdenziali ed assistenziali, in caso di accertamento negativo, effettuato (come nella specie) prima dell’erogazione, è legittima la cancellazione dell’assicurato con riferimento all’intero periodo, senza limiti temporali, non trovando applicazione l’art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957 (secondo il quale debbono essere accreditati agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative i contributi indebitamente versati allorché l’accertamento dell’indebito versamento intervenga dopo oltre cinque anni), che presuppone l’esistenza di un rapporto di assicurazione generale obbligatoria con l’Inps.” In definitiva la ricostruzione normativa e giurisprudenziale dei poteri di verifica della Cassa consente di avvalorare il risultato cui sono pervenuti i giudici di merito nell’escludere che la prevista periodicità quinquennale (durata indicativa contemplata dal provvedimento del Comitato dei Delegati della Cassa del 24.6.1994) delle verifiche prima dell’erogazione dei trattamenti possa comportare anche una decadenza dall’esercizio dei relativi poteri in mancanza di una norma espressa che stabilisca un preciso termine di decadenza. D’altronde, la natura tassativa delle cause di decadenza dall’esercizio di diritti in genere, ivi compresi quelli di carattere potestativo, stante la conseguenza della perentorietà del relativo termine, postula necessariamente una espressa ed inequivoca previsione di fonte normativa che nella fattispecie non è data desumere dalle norme sopra richiamate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di C 3100,00, di cui C 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il 5 ottobre 2016
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7053 depositata il 28 febbraio 2022 - Costituisce esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell'art. 348 cod. pen., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 luglio 2020, n. 14377 - Il potere della Cassa di verifica dell' "esercizio della professione" di cui all'art. 22, comma 3, L. n. 21/1986 deve ritenersi esteso anche al potere di verifica del legittimo esercizio della…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19199 del 14 giugno 2022 - In tema di imposte periodiche il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi…
- Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sez. 2 sentenza n. 27 depositata l' 11 gennaio 2022 - In tema di IRAP, con riguardo all'attività professionale di avvocato, non può farsi discendere la sussistenza dell'autonoma organizzazione dalla sola…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione II, ordinanza n. 3495 depositata il 7 febbraio 2024 - Ai fini della previsione di cui all'art. 2231 c.c. debba affermarsi il principio per cui le condotte di tenuta della contabilità aziendale, di redazione delle…
- Corte di Cassazione sentenza n. 19200 del 14 giugno 2022 - In tema di imposte periodiche il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…