CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 313 del 12 gennaio 2016
DICHIARAZIONE DEI REDDITI – DICHIARAZIONE SEMPRE EMENDABILE – DICHIARAZIONE MODIFICABILE IN RAGIONE DELL’ACQUISIZIONE DI NUOVI ELEMENTI DI CONOSCENZA E DI VALUTAZIONE SUI DATI RIFERITI – POSSIBILITA’ DI OPPOSIZIONE ANCHE IN SEDE CONTENZIOSA – POSSIBILITA’ DI OPPOSIZIONE ALLA MAGGIORE PRETESA TRIBUTARIA ALLEGANDO ERRORI, DI FATTO O DI DIRITTO, COMMESSI NELLA SUA REDAZIONE ED INCIDENTI SULL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Società (…) contro l’Agenzia delle Entrate ha ad oggetto l’impugnativa della cartella di pagamento n. (…) per Ires e Irap 2004. Con la decisione in epigrafe, la CTR ha rigettato l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Mantova n. 21/5/2009 che ne aveva respinto il ricorso, sul rilievo che la dichiarazione integrativa era stata presentata oltre il temine annuale di cui all’art. 2 comma 8 bis del dpr 322/98.
Il ricorso proposto si articola in due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’udienza del 17/9/2015 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio, con rituale comunicazione alle parti costituite.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume l’insufficiente motivazione circa l’interpretazione dell’art. 2 comma 8 e comma 8 bis del dpr 322/98.
La censura è inammissibile in quanto relativa alla interpretazione di una noma giuridica. Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art 2 comma 8 e 8 bis del dpr 322/98, in relazione all’art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c. laddove la CTR ha ritenuto non suscettibile di contestazione la pretesa impositiva contenuta nella cartella impugnata.
La censura è fondata. Questa Corte (sent. 6665/2015) ha affermato l’emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all’Amministrazione fiscale, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione. Ed invero la dichiarazione non si configura quale atto negoziale e dispositivo, bensì reca una mera esternazione di scienza o di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, e costituisce un momento dell’iter procedimentale volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria (Sent. n. 2229 del 6 febbraio 2015; Sent. n. 4049 del 27 febbraio 2015; Cass. Sez. 5, n. 5852 del 13/04/2012; Sentenza n. 14932 del 06/07/2011).
Il temine annuale di cui all’art. 2 comma 8 bis del d.p.r. 322/1998, previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa e finalizzata all’utilizzo in compensazione il credito eventualmente risultante, così come non interferisce sul temine di decadenza di quarantotto mesi previsto per l’istanza di rimborso di cui all’art. 38 del dpr 602/73 (Cass. Sez. 5, Sent. n. 4049 del 27/2/2015; Sez. 5, Sent. n.19537 del 17/09/2014; Sez.5, Sent. n. 6253 del 20/04/2012), non esplica alcun effetto sul procedimento contenzioso instaurato dal contribuente per contestare la pretesa tributaria- quand’anche fondata su elementi o dichiarazioni forniti dal contribuente medesimo. Il diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e riscossione, rispetto a quelle che governano il processo tributario, nonché il rispetto dei principi della capacità contributiva di cui all’art. 53 cost., comportano l’inapplicabilità in tale sede, di decadenze relative alla sola fase amministrativa. Oggetto del contenzioso giurisdizionale instaurato è l’assoggettamento del contribuente ad oneri contributivi che il medesimo assume diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico. Di talché in tale sede, laddove ci si opponga ad un atto impositivo emesso sulla base di dati forniti dal contribuente, non si verte in tema di “dichiarazione integrativa” ex art. 2 cit., bensì in ordine alla fondatezza della pretesa tributaria, alla luce degli elementi addotti dalle parti, nel rispetto dei relativi oneri probatori. In tal senso va quindi riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal temine di cui all’art. 2 cit..( v. Cass. 10775/2015; Cass. Sez.6-5, Ordinanza n. 3754 del 18/02/2014; Sez.5, Sentenza n. 2226 del 31/01/2011).
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
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