CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 325 del 11 gennaio 2016
TRIBUTI – AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” – TERMINI DI LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE A SEGUITO DI REVOCA DEI BENEFICI – APPLICAZIONE PROROGA BIENNALE EX ART. 11 DELLA L. N. 289/2002 – SUSSISTE
Svolgimento del processo
La controversia promossa da D’O.M. contro l’Agenzia delle Entrate ha ad oggetto rimpugnativa dell’avviso di liquidazione n. … per imposta di registro, ipotecaria e catastale a seguito di revoca dei benefici “prima casa”. La CTR, con la decisione in epigrafe, ha accolto l’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Grosseto n. 71/4/09 che aveva accolto il ricorso del contribuente. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste l’Agenzia delle Entrate.
A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’udienza del 10/12/2015 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio, con rituale comunicazione alle parti costituite.
Motivi della decisione
Assume il ricorrente la violazione dell’art. 76 del dpr 131/86, laddove la CTR ha ritenuto applicabile al caso in esame la proroga biennale di cui all’art. 11 della L. 289/2002.
La censura è infondata. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare, che la L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1 bis, consente la “condonabilità” anche dei recuperi fiscali fondati sulla violazione di norme che stabiliscono agevolazioni fiscali; ne consegue che, per dar modo ai contribuenti di avvalersi della facoltà, con la derivata necessità di controllo delle istanze da parte dell’Amministrazione, deve ritenersi l’applicabilità della proroga biennale dei termini di accertamento in via generale stabilita dalla cit. l. n. 289, art. 11, comma 1, anche con riferimento ai recuperi per violazione di norme in tema di agevolazioni (Cassazione civile sez. trib. 18/09/2013 n. 21281; Cass. sez. 6 ord. n. 279 del 2013; Cass. sez. trib. n. 12069 del 2010).
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
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